C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 21/12/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 101 Il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 13078/101 pfi22-23/PM/ep nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. RUBEN VERDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gianesini; 2. la società U.S.D. GIANESINI (matr. 780806).
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 101 Il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 13078/101 pfi22-23/PM/ep nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. RUBEN VERDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gianesini; 2. la società U.S.D. GIANESINI (matr. 780806).
Il Collegio è composto dai signori: avv. DIEGO MANENTE Presidente dott. SERGIO CAVALLERO Componente avv. GIAMPAOLO MARCON Componente Risultano presenti all’udienza: il sig. RUBEN VERDI e la società U.S.D. GIANESINI, rappresentati e difesi dall’avv. Gianmaria DAMINATO del foro di Venezia, giusta procura inviata alla segreteria del Tribunale in data odierna.
La Procura federale è rappresentata dall’avv. Andrea DELLAVALLE, in collegamento da remoto. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 20 dicembre 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. il sig. Ruben Verdi, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1.1 lett. c) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver affidato le squadre della propria società di appartenenza militanti nelle categorie “Pulcini” ed "Esordienti" al sig. Michele Finotti, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico; 2. la società U.S.D. Gianesini a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ruben Verdi così come riportati nel precedente capo di incolpazione, e dal sig. Michele Finotti, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 1.1 lett. c) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver svolto la funzione di allenatore delle squadre della società U.S.D. Gianesini militanti nelle categorie “Pulcini” ed "Esordienti", pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico (capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini). Il Tribunale dà atto che le parti deferite sig. Ruben Verdi e società U.S.D. Gianesini hanno raggiunto un accordo con la Procura federale circa l’applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS nella seguente misura: sig. Ruben VERDI: sanzione base: mesi 4 di inibizione; sanzione finale: mesi 3 di inibizione; società U.S.D. GIANESINI sanzione base: Euro 800,00 di ammenda; sanzione finale: Euro 535,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 co. 1 CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS; preso atto dell’accordo raggiunto, PQM ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art. 127 CGS le ammende di cui al presente accordo dovranno essere versate alla FIGC a mezzo bonifico bancario sul c/c BNL IT 28 E 01005 02045 000000000906 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso.
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