F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN-SVE del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) – Pol. D. Vastogirardi / Cosimo Salatino – Reg. Prot. 15/TFN-SVE
Decisione/0024/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0015/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Roberta Landi – Componente
Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 gennaio 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. Vastogirardi (matr. 82429) nei confronti del calciatore Salatino Cosimo (calciatore n. 29.10.1999 – matr. 5524417), avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul CU n. 173 del 22 dicembre 2022,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2022 il calciatore Cosimo Salatino adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ASD Polisportiva Vastogirardi al pagamento dell’importo di € 1.100,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima Società in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2021/2022.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale CAE 56 BIS/20222 – 23 del 22.12.2022, la Commissione Accordi Economici accoglieva il ricorso del calciatore e condannava la ASD Polisportiva Vastogirardi al pagamento in favore del calciatore Cosimo Salatino di € 1.100,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.
Con reclamo del 29.12.2022 la ASD Polisportiva Vastogirardi, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già in precedenza prospettate, ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici chiedendone la riforma.
Con il primo motivo deducendo “contraddittorietà e carenza della motivazione” la società reclamante, muovendo dall’apprezzamento delle argomentazioni difensive della Società manifestato dalla Commissione Accordi Economici e dal riconosciuto squilibrio di posizioni tra ricorrente e resistente in ordine all’obbligo di invio della documentazione di supporto del ricorso e della memoria difensiva contenuto nel Regolamento LND, non fa altro che riproporre l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo innanzi la Commissione Accordi Economici non tanto per violazione dell’allegazione della copia dell’accordo economico, quanto piuttosto per l’omessa allegazione al ricorso notificato alla Società resistente della documentazione comprovante i presupposti della pretesa. Invocando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 28, commi 3, 4 e 5 del Regolamento LND si pretende che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso per una omissione non espressamente contemplata dalla norma come causa di inammissibilità.
Nel merito la Società reclamante, contestando l’interpretazione dell’accordo de quo operata dalla Commissione Accordi Economici, ribadisce di avere riconosciuto al calciatore l’intero importo convenuto nell’accordo economico avendo provveduto al pagamento delle spese di vitto ed alloggio (per un importo complessivo pari ad € 1.904,19) non previste quali ulteriori oneri aggiuntivi rispetto all’importo globale ivi stabilito, avendo così corrisposto un importo complessivo superiore rispetto a quello concordato, tanto da pretendere la restituzione dell’eccedenza.
Notiziato del reclamo il calciatore Cosimo Salatino ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo alla luce della corretta applicazione da parte della Commissione Accordi Economici dell’art. 28, comma 5, del Regolamento LND nel rispetto dell’orientamento giurisprudenziale in materia. Contesta, infine, quanto dedotto dalla Società reclamante in ordine al merito della vicenda, evidenziando che il pagamento di ulteriori importi per spese di vitto ed alloggio non possono essere ricompresi nella somma lorda indicata nell’accordo economico che prevede un rimborso per lo svolgimento dell’attività sportiva.
La vertenza è stata decisa all’udienza del 25 gennaio 2023.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Relativamente al primo motivo di doglianza che investe l’interpretazione dell’art. 28 del Regolamento LND, questo Tribunale Federale Nazionale ritiene di non discostarsi dall’indirizzo a cui lo stesso Tribunale ormai da tempo aderisce ed al quale la Commissione Accordi Economici si è uniformata, al di là di mere considerazioni di opportunità esternate nella motivazione del provvedimento impugnato.
In precedenti pronunzie di questo Tribunale si è infatti stabilito che la mancata allegazione alla copia del ricorso inviata alla controparte della documentazione trasmessa alla Commissione Accordi Economici, in mancanza di esplicita e specifica previsione normativa, non può comportare nullità del ricorso introduttivo né violazione del contraddittorio, vuoi per la tassatività delle ipotesi di nullità, vuoi per la possibilità di accesso ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima che ha l’obbligo di verifica della regolarità del ricorso.
Affermare, apoditticamente, che nell’ambito dell’ordinamento sportivo l’accesso agli atti della controparte risulta estremamente complesso, significa voler superare a tutti i costi il dettato normativo sulla base di una mera asserzione priva di sostrato probatorio (la difesa della reclamante si è ben guardata dal dimostrare anche il semplice tentativo di accesso agli atti).
Del resto le argomentazioni prospettate dalla difesa della Società reclamante non colgono il senso e la portata della motivazione della decisione della Commissione Accordi Economici, come pure della norma di riferimento.
All’uopo si rammenta che l’art. 28 del Regolamento LND prevede espressamente al comma 3: “ Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione”.
Al comma 4: “Il ricorso deve essere avanzato alla CAE entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio”.
Dalla chiara previsione normativa emerge, quindi, che un conto è l’obbligo di allegazione della documentazione al ricorso introduttivo da inviare alla Commissione Accordi Economici e sanzionabile (per espressa previsione normativa) con l’inammissibilità verificabile dall’Organo giudicante; un conto è l’obbligo di invio alla controparte della documentazione di supporto del ricorso introduttivo non espressamente previsto a pena di inammissibilità dalla norma e quindi non sanzionabile. Come rettamente evidenziato dalla difesa del calciatore la presunta “disparità” tra posizione del ricorrente e posizione del resistente in ordine all’obbligo di allegazione della documentazione da inviare alla controparte (non necessaria a pena di inammissibilità per il ricorrente e viceversa necessaria a pena di inammissibilità per il resistente) trova giustificazione nella natura della allegazione.
Nel caso del ricorso introduttivo il legislatore ha, infatti, posto l’obbligo di invio, in uno con il ricorso introduttivo, solo alla Commissione Accordi Economici e non anche alla controparte, della documentazione attestante la trasmissione del ricorso alla parte resistente (al fine della prova della regolarità di costituzione del contraddittorio); della documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa reclamo (profilo prettamente amministrativo) e della copia dell’accordo economico attestante il suo avvenuto deposito presso gli Organi Federali.
Trattasi, a ben vedere, dell’allegazione volta a consentire la verifica, ad opera dell’Organo giudicante, della corretta procedibilità le cui violazioni possono essere rilevate anche d’ufficio, mentre onere del ricorrente è quello di indicare nel corpo del ricorso “i titoli su cui si fondano le pretese”.
Nella specie la pretesa risulta fondata esclusivamente sull’accordo economico depositato il 27.10.2021 (non a caso espressamente indicato in calce al ricorso introduttivo tra gli atti allegati con la preventiva specificazione: “Si allega per la CAE…”), documento, questo, pienamente a conoscenza della Società in quanto dalla stessa sottoscritto e depositato presso gli Organi Federali.
Diversa, invece, è l’allegazione documentale che si pretende a pena di inammissibilità da parte del soggetto resistente, in quanto la stessa non può che avere valenza sostanziale perché diretta a contrastare l’avversa pretesa e, come tale, rilevante ai fini della garanzia del contraddittorio nel rispetto dell’esigenza di speditezza cui è improntato il procedimento articolato innanzi agli organi di giustizia federali.
Va da sé, pertanto, che nell’operato del calciatore non può ravvisarsi la violazione dell’art. 28 del Regolamento LND né, tanto meno, la violazione del diritto di difesa della controparte.
Del resto il profilo della legittimazione ad agire, oggetto della precedente pronuncia di questo Tribunale richiamato dalla difesa della Società reclamante, è ben diverso da quello della identificazione dei requisiti formali dell’atto introduttivo ritenuti necessari a pena di inammissibilità.
Un conto, infatti, è l’estensione di un diritto quale quello introdotto con la precedente pronuncia laddove si è riconosciuto il diritto ad agire non solo in capo al calciatore che rivendica pretese creditizie, ma anche in capo alle società per l’accertamento dei profili ad esse rilevanti e scaturenti dagli Accordi economici intercorsi con i calciatori; un conto è, invece, è la restrizione (se non addirittura la privazione) di un diritto quale quella che scaturirebbe dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per una fattispecie non espressamente contemplata dalla norma di riferimento.
Del resto è principio consolidato, anche nell’Ordinamento giuridico ordinario, quello della tassatività delle decadenze e delle nullità (cui è ancorato quello delle inammissibilità), principio che non a caso anche la difesa della Società reclamante non può negare (pag. 13, 3° capoverso del reclamo).
Corretta è, pertanto, la decisione della Commissione Accordi Economici nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Società essendo siffatta evenienza sanzionatoria estranea all’articolato tessuto normativo, valendo anche nell’Ordinamento sportivo il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni.
Del pari ineccepibile è il capo di pronuncia con il quale è stata respinta l’eccezione di merito con la quale si pretenderebbe di detrarre dall’importo lordo riconosciuto in favore del calciatore nell’Accordo economico de quo, quanto asseritamente corrisposto dalla Società per spese di vitto ed alloggio del calciatore.
Sul punto si richiama l’art. 94 ter NOIF che ha sempre previsto che gli accordi economici annuali relativi alle prestazioni sportive dei calciatori nei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti da sottoscrivere su appositi moduli, devono concernere “la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali”.
Gli accordi, però, possono anche prevedere, “in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo”.
Nel caso di specie, come emerge dall’accordo economico sottoscritto dalle parti in causa, è stato pattuito esclusivamente l’importo lordo annuo di € 11.000,00 da corrispondersi in rate mensili, ragione per la quale, in linea con l’orientamento già affermato da questo Tribunale e non a caso richiamato nella pronunzia impugnata, si ribadisce che allorquando nell’accordo economico sottoscritto sugli appositi moduli predisposti dalla Lega Nazionale Dilettanti e regolarmente depositato presso gli Organi Federali, sia stato convenuto esclusivamente (e quindi in via alternativa e non concorrente) l’importo lordo annuo da corrispondersi in rate mensili in favore del calciatore, senza nulla concordare in ordine ad ulteriori voci specifiche di spesa, l’unico elemento di prova che possa escludere l’obbligo di pagamento è costituito dalle liberatorie e quietanze di pagamento provenienti dal calciatore.
In mancanza di ciò, rettamente la Commissione Accordi Economici non ha dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla difesa della Società in quanto inammissibile (perché la prova del pagamento deve essere documentale) e comunque ultronea in quanto non diretta a comprovare il pagamento di quanto concordato con l’Accordo economico, bensì di quanto in aggiunta liberamente corrisposto dalla Società per spese di vitto ed alloggio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società Pol. Vastogirardi e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Cosimo Salatino, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS oltre oneri se dovuti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Giuseppe Lepore
Depositato in data 30 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia