DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 625 del 09.02.2023 – Delibera – Gara del 7/ 2/2023 MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL – L 84
Gara del 7/ 2/2023 MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL - L 84
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto il reclamo prodotto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.33/A del 26/08/2022 dalla Società MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL avverso l'esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 19/07/2022 e C.U. n.14 del 12/08/2022 per le gare della Coppa della Divisione, in forza delle quali è fatto obbligo alle Società di Serie A di impiegare almeno 7 (sette) giocatori formati, di qui la richiesta di comminatoria in danno della convenuta. Nel merito la ricorrente sostiene che la società resistente avrebbe inserito in distinta solo n.6 calciatori formati mentre il settimo calciatore, sig. Defreitas Siqueira Lucas, sebbene risultante come formato all'interno del registro informatico, di fatto non avrebbe dovuto essere considerato tale in quanto in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che - a detta della reclamante - il suddetto atleta indicato dalla A.S.D. L84 come presunto formato non potrebbe essere considerato tale, non possedendo i requisiti all'uopo richiesti, in forza di una precedente sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, che in data 29/12/2022 aveva dichiarato la irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas in favore della società ASD L84 mandando all'Ufficio Tesseramento per gli adempimenti conseguenti. Controdeduce nei termini la resistente che il calciatore Siqueira Defreitas Lucas, a seguito della richiamata pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, veniva nuovamente tesserato per la L84, a seguito di nuova richiesta di tesseramento presentata dalla L84, con la qualifica "20 DILETT. COMUN.GIA' TESS ESTERO Formato in Italia" e pertanto la Società aveva correttamente schierato n. 7 Calciatori con status di "formato in Italia", in quanto nel conteggio quest'ultimo doveva necessariamente essere incluso. Il ricorso è infondato e va respinto. Secondo costante giurisprudenza sportiva lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni (quali, ad es., lo status di "formato"), nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, con la conseguenza che da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un'esigenza di funzionalità dell'intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. ex mulitis decisioni n. 112/CSA/2022- 2023 e n. 259/CSA/2021-2022). Ciò premesso, per quanto di propria competenza, si rappresenta che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramenti, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, il su menzionato atleta allo stato è risultato essere correttamente tesserato presso la società L84 a far tempo dal 27 gennaio 2023 con la qualifica formato in Italia, con la conseguenza che lo stesso aveva a pieno titolo a prendere parte all'incontro in questione disputatosi il 07/02/2023 ed a essere ricompreso nel novero dei calciatori formati obbligatori presenti nella distinta presentata al direttore di gara. Considerato, altresì, che in tema di applicazione della sanzione della perdita della gara disposta dal primo comma dell'art. 10 del C.G.S. la più recente giurisprudenza sportiva ha precisato che "la sanzione della perdita della gara è l'effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare (cfr. artt. 5 e 6 c.g.s.), anche dell'esplicito elemento dell'attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara". (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport - Prima Sezione Decisione n. 37 Anno 2022 ) e che nella fattispecie in esame la Società L84 non risulta aver commesso alcuna violazione di norme in materia di tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas, essendo stata in passato prosciolta dalla Corte Federale d'Appello da qualsiasi imputazione disciplinare ed avendo provveduto a tesserare nuovamente il calciatore Siqueira Defreitas Lucas in osservanza della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti del 29/12/2022, e che pertanto nessuna violazione di norme può ad essa essere ascritta a carico della L84;
P.Q.M.
decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL - L84 2 - 6; b) la tassa di reclamo è addebitata.