F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFNT del 8 Febbraio 2023 (motivazioni) – SSDARL Calcio Schio – Reg. Prot. 27/TFN-ST

Decisione/0024/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0027/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Domenico Apicella – Componente

Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 31 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla SSDARL Calcio Schio (matr. 62470) avverso la decorrenza, dalla data del 1° dicembre 2022, della risoluzione consensuale di trasferimento temporaneo relativa al calciatore Mazzone Nicholas (n. 9.12.1999 - matr. 5681023),

la seguente

DECISIONE

PREMESSO IN FATTO

La Società SSDARL Calcio Schio, con ricorso ex art. 89 , comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, notificato a mezzo Pec in data 28.12.2022 , in relazione alla risoluzione consensuale di trasferimento temporaneo del calciatore Nicholas Mazzone (nato ad Asiago il 9.12.1999), formulata ai sensi dell’art. 103 bis delle NOIF, giusto modulo di tesseramento n. DL 12528559, chiedeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, di volere ritenere regolarmente presentata la richiesta di aggiornamento del predetto calciatore entro i termini previsti (30.11.2022), data di deposito telematico del relativo modulo, contrariamente a quanto sostenuto dal Comitato Regionale Veneto–LND (che ha, invece, considerato quale data di rientro dal prestito del calciatore il 1°.12.2022), con conseguente concessione, in deroga al termine dei trasferimenti previsti normativamente dal 1° al 23 dicembre 2022, della possibilità di effettuare il trasferimento ulteriore del calciatore, a titolo temporaneo o definitivo, presso altra Società calcistica e/o altresì lo svincolo dello stesso atleta.

In particolare, la Società SSDARL Calcio Schio, nel precisare che, in data 30.11.2022 alle ore 10:24, aveva provveduto ad inviare, tramite portale ”iscrizioni.lnd.it”, il modulo di rientro dal prestito temporaneo del calciatore Nicholas Mazzone presso la Società SSDARL Virtus Romano, senza la sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte del Presidente e legale rappresentante protempore della Società stessa, provvedendo solo successivamente, in data 1°.12.2022, a completare il relativo modulo con la sottoscrizione mancante della Società cedente, prospettava l’ipotesi che la omessa sottoscrizione del legale rappresentante sul modulo di tesseramento da rientro dal prestito del citato calciatore possa integrare un “mero vizio formale”, tale da non pregiudicare la validità della richiesta di risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo, in quanto la trasmissione documentale a mezzo Pec consente di certificare, in modo compiuto, il soggetto ed il contenuto dei messaggi trasmessi.

Alla udienza del 31.01.2023 sono comparsi, per la SSDARL Calcio Schio, i signori Silvano Marchioro (Segretario), Carmelo Faccio (Segretario Amministrativo) e Ennio Dalla Fina (Direttore Generale), i quali, nel riportarsi ai motivi del proposto ricorso, fornivano ulteriori precisazioni sulla controversa vicenda, precisando, in particolare il signor Silvano Marchioro, di “aver apposto la firma sul modulo di tesseramento in data 1°.12.2022…”  (come da verbale di udienza). All’esito del dibattimento il Collegio si riservava per la decisione.

DECISIONE

Nel merito il ricorso è infondato sia in fatto sia in diritto.

Il modulo di tesseramento – pratica n. DL 12528559 – relativo alla stagione sportiva 2022/2023, con il quale, ai sensi dell’art. 103 bis NOIF, è stato disposto consensualmente il rientro dal prestito del calciatore Nicholas Mazzone presso la Società SSDARL Calcio Schio, risulta, in base agli atti acquisiti nel presente procedimento, essersi completato in data 1°.12.2022, con l’apposizione della sottoscrizione da parte del Presidente e legale rappresentante della Società cedente.

Infatti, anche all’esito della ulteriore dichiarazione resa alla odierna udienza dal Segretario della Società ricorrente, signor Silvano Marchioro, risulta acclarato come il predetto modulo di tesseramento sia stato trasmesso telematicamente al C.R. Veneto-LND in data 30.11.2022 in modo incompleto e, soltanto successivamente, in data 1°.12.2022 la Società SSDARL Calcio Schio abbia perfezionato il predetto tesseramento in aggiornamento della posizione del calciatore Nicholas Mazzone.

A tale circostanza oggettiva, resa inoppugnabile in sede dibattimentale, dell’avvenuto perfezionamento del rientro dal prestito del citato calciatore solo a decorrere dalla data del 1°.12.2022, conseguono gli effetti previsti dall’art. 103 bis, comma 5, delle NOIF che testualmente prevede: ”La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive…. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi”.

Per la stagione sportiva 2022/2023, il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 18.05.2022, ha emanato le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai campionati di calcio a 11 organizzati dai Comitati Regionali e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, fissando da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 il termine per i trasferimenti suppletivi di calciatori e calciatrici tra società partecipanti ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n. 275/A del 27.05.2022).

La tesi prospettata da parte ricorrente, ancorché suggestiva sul piano argomentativo, trova un invalicabile ostacolo attinente ai requisiti di carattere formale imposti dal sistema normativo in materia di tesseramento nell’ambito della FIGC, previsti a titolo di sussistenza e validità dell’atto stesso, con conseguente impossibilità di equiparare la mancata sottoscrizione del legale rappresentante di una società sul modulo di tesseramento al mero invio documentale, seppur identificabile, a mezzo Pec.

Sul punto appare particolarmente chiara la previsione di cui all’art. 39 , comma 2 , delle NOIF laddove prescrive espressamente che “La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”.

Del resto, la sottoscrizione del modulo di tesseramento del Presidente e legale rappresentante di una Società sportiva attesta la capacità di agire e di impegnare giuridicamente la Società rappresentata, mentre la certificazione di un invio documentale a mezzo Pec svolge la diversa funzione di attribuire un determinato documento ad un soggetto identificato con la certificazione di posta elettronica ma non ne certifica la capacità giuridica di agire in nome e per conto di una persona giuridica.

Pertanto, deve ritenersi legittimamente attribuita dal C.R. Veneto-LND validità al tesseramento - n. DL 12528559 - da rientro consensuale dal prestito del calciatore Nicholas Mazzone, dal 1°.12.2022, data in cui il modulo di tesseramento concernente la risoluzione consensuale del prestito temporaneo e il correlato rientro del calciatore Mazzone nell’organico della Società SSDARL Calcio Schio, già trasmesso telematicamente al C.R. Veneto-LND il giorno precedente ma in modo incompleto, è stato successivamente perfezionato, in data 1°.12.2022 appunto, con l’apposizione della sottoscrizione da parte del Presidente e legale rappresentante della Società in questione.

La valutazione operata sul punto da questo Tribunale assorbe e preclude l’ulteriore aspetto costituente oggetto di ricorso da parte della società SSDARL Calcio Schio, volto ad ottenere la concessione, in deroga al termine dei trasferimenti previsti normativamente dal 1° al 23 dicembre 2022, della possibilità di effettuare il trasferimento ulteriore del calciatore Mazzone, a titolo temporaneo o definitivo, presso altra Società calcistica, in ordine al quale, peraltro, si deve fondatamente dubitare della competenza a decidere al riguardo da parte di questo organo di giustizia sportiva. Ad ogni buon conto, la “finestra” fissata dal 1° al 23 dicembre 2022 per la definizione dei trasferimenti suppletivi di calciatori e calciatrici tra società partecipanti ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 275/A del 27.05.2022, presupponeva sempre e comunque che la precedente risoluzione consensuale si fosse perfezionata entro la data del 30 novembre 2022, circostanza che, per quanto sopra evidenziato, non si è realizzata nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla società SSDARL Calcio Schio e contestualmente conferma il rientro dal prestito del calciatore Nicholas Mazzone presso la predetta società a decorrere dal 1° dicembre 2022.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                                     Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 8 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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