F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 129/TFN – SD del 13 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15633 /421pf22-23/GC/blp del 5 gennaio 2023 nei confronti del sig. Massimo Pulcinelli e della società Ascoli Calcio 1898 FC SpA- – Reg. Prot. 109/TFN-SD
Decisione/0129/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0109/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente (Relatore)
Valeria Ciervo – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Valentina Ramella – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 2 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15633 /421pf22-23/GC/blp del 5 gennaio 2023 nei confronti del sig. Massimo Pulcinelli e della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato e notificato in data 5 gennaio 2023, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
- il Sig. Massimo Pulcinelli, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’interesse della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (essendo detentore attraverso Ferinvest Italia s.r.l. – di cui è amministratore unico e usufruttario dell’intero valore delle relative quote sociali – della quota maggioritaria pari al 39% del capitale sociale della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa), contestandogli:
la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver lo stesso, al termine della gara Pisa vs Ascoli disputata in data 8 dicembre 2022 e valevole per la 16^ giornata del Campionato di Serie B della corrente stagione sportiva, espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (maxpu11) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. A. Santoro della Sez. AIA di Messina), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando, al fine di stigmatizzare la mancata concessione - a proprio dire – nel corso della anzidetta gara di un calcio di rigore a favore dell’ Ascoli Calcio 1898 FC Spa in ragione di un presunto fallo di mano che sarebbe occorso nell’area avversaria, le seguenti testuali parole postate a corredo di un fermo immagine riproducente l’asserito lamentato fallo di mano: <Fateschifoooooo>;
- la società Ascoli Calcio 1898 FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del CGS del sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto sig. Massimo Pulcinelli nella propria qualità all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS nell’interesse della Società.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione tramessa al Procuratore Federale da parte del dott. Bernardo Albergotti, Procuratore Arbitrale Nazionale PT, di un articolo apparso su organo di stampa on-line, in data 21 dicembre 2022, inerente alla gara di serie B Pisa – Ascoli, disputata in data 8 dicembre 2022, in cui venivano riportate dichiarazioni ritenute contrastanti con le norme federali e, per ciò stesso, meritevoli di valutazione in ordine alla loro eventuale rilevanza disciplinare.
Sul sito “Tuttomercatoweb” era stata riportata, infatti, una “storia” di Instagram con cui “il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli” avrebbe polemizzato contro il mancato rigore concesso ai marchigiani per un tocco di braccio in area scrivendo “Fateschifoooooo”. Sulla base di quanto riportato nei predetti articoli di stampa, la Procura Federale, effettuati i necessari accertamenti, trasmetteva, in data 27.12.2022, comunicazione di conclusione indagini nei confronti del sig. Massimo Pulcinelli con cui gli contestava di aver “espresso per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (maxpu11) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. A. SANTORO della Sez. AIA di Messina), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando, al fine di stigmatizzare la mancata concessione - a proprio dire – nel corso della anzidetta gara di un calcio di rigore a favore dell’ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. in ragione di un presunto fallo di mano che sarebbe occorso nell’area avversaria, le seguenti testuali parole postate a corredo di un fermo immagine riproducente l’asserito lamentato fallo di mano: Fateschifoooooo”.
In particolare, la Procura Federale evidenziava che la predetta affermazione, da un lato, sarebbe stata direttamente lesiva della reputazione e del prestigio sia dell’A.E. Sig. A. Santoro, sia della intera classe arbitrale, in quanto intesa a revocare in dubbio l’imparzialità e il conseguente rispetto e ossequio assoluti propri e dovuti a chi sui campi rappresenta l’istituzione federale, mentre, da un altro lato, avrebbe travalicato qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione. Tra l’altro, la Procura Federale sottolineava, altresì, che il sig. Pulcinelli non avrebbe neppure provveduto a pubblicare rettifiche o smentite.
In data 3 gennaio 2023 l’avv. Luca Smacchia, in qualità di difensore di Massimo Pulcinelli e dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa, depositava memoria difensiva con la quale chiedeva l’archiviazione del procedimento, sostenendo che non sarebbe stato possibile considerare il dottor Pulcinelli soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa, non essendo, egli, membro del Consiglio di Amministrazione del Club né, tantomeno, legale rappresentante ovvero autorizzato ad operare nell’ambito della Lega Nazionale Professionisti Serie B nell’interesse dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa, di cui non avrebbe detenuto personalmente alcuna quota.
In data 5 gennaio 2022 la Procura Federale notificava al sig. Massimo Pulcinelli e all’Ascoli Calcio 1898 FC Spa il predetto atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 2 febbraio 2023.
La fase predibattimentale
I deferiti si costituivano nel procedimento con l’avv. Luca Smacchia ribadendo le difese e le argomentazioni già dedotte nella memoria con cui aveva chiesto l’archiviazione delle indagini, domandando, conseguentemente, il loro proscioglimento dagli addebiti contestati.
Il dibattimento
All’udienza del 2 febbraio 2023 è comparso l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, precisato che il sig. Pulcinelli è stato considerato soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale in quanto indirettamente detentore di quote societarie dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Massimo Pulcinelli, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;
- per il sig. della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.
Il difensore dei deferiti, richiamati i contenuti esposti nelle proprie memorie difensive anche in replica a quanto dedotto dal rappresentante della Procura Federale, ha concluso chiedendo il proscioglimento dei deferiti.
La decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione della difesa degli incolpati secondo cui il sig. Massimo Pulcinelli non sarebbe assoggettabile alle sanzioni del Codice di giustizia sportiva FIGC in quanto non rientrerebbe, in tesi, nell’ambito di applicazione soggettiva di cui all’art. 2 del medesimo Codice.
La censura deve ritenersi priva di fondamento in quanto il Codice si applica, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della stessa fonte normativa, non solo ai soci e non soci cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo delle società, ma anche ai soggetti che svolgono “qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”. Nel caso di specie risulta che il sig. Massimo Pulcinelli è titolare, come si evince dalla documentazione in atti e riconosciuto dal suo difensore, del diritto di usufrutto sul 100% delle quote della Ferinvest srl, a sua volta in possesso della quota maggioritaria, pari al 39%, del capitale sociale dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa.
Deve tenersi a mente che all’usufruttuario di quote di s.r.l. spetta non soltanto il corrispondente diritto agli utili ma, soprattutto, il diritto di voto, liberamente esercitabile con il solo limite, posto a tutela del nudo proprietario, di non arrecare danno alla conservazione del valore patrimoniale della società.
È evidente come attraverso tale potere l’usufruttuario condizioni in maniera decisiva la gestione della società, potendo anche ottenerne il controllo di fatto.
Nel caso in esame non vi è dubbio che mediante l’usufrutto del 100% delle quote della Ferinvest srl, l’incolpato non solo ha avuto il controllo di questa società – della quale, d’altra parte, è anche amministratore unico - ma ha anche gestito il pacchetto maggioritario, detenuto dalla medesima società, delle quote dell’Ascoli Calcio, condizionandone certamente le decisioni e svolgendo quindi, per tale via, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva.
Non può dunque dubitarsi che il Pulcinelli sia soggetto al quale si applicano le norme dell’ordinamento federale e che, dunque, siano stati a lui del tutto legittimamente addebitate le violazioni del Codice di Giustizia sportiva indicate nell’atto di deferimento.
Nel merito, il deferimento è fondato.
Anche la giurisprudenza del giudice ordinario riconosce che attraverso la pubblicazione di “una storia” su un social network contenente espressioni offensive e irrispettose della dignità e dell’onore altrui possono integrarsi gli estremi della diffamazione “poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 7/10/2016, n. 2723 Cassazione penale, sez. V, 13/07/2015, n. 8328 Cassazione penale, sez. V, 23/01/2017, n. 8482).
Quanto alle caratteristiche e al contenuto, perché le esternazioni possano considerarsi offensive, oltre alla trasgressione dei canoni della pertinenza e veridicità, assume un ruolo centrale, per quanto qui d’interesse, la violazione del requisito della continenza, per la cui valutazione va tenuto conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche della "eccentricità" delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al "ludibrio" della sua immagine, sia esposta al "pubblico disprezzo” (Cassazione penale, sez. V, 4/3/2021 n. 8898).
In sintesi, dunque, le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero - con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione - richiedono una forma espositiva "temperata" della critica e cioè funzionale alle finalità di disapprovazione senza degenerare nella gratuita e immotivata aggressione della reputazione altrui.
Deve poi precisarsi che nell’ambito dell’ordinamento federale i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce assumono una valenza molto più intensa anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021/2022).
A tale proposito, è stato affermato che “al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B)”.
Nel caso di specie è certo che il commento espresso dal sig. Massimo Pulcinelli in relazione ai presunti errori arbitrali commessi nella gara Pisa vs Ascoli, disputata in data 8 dicembre 2022, abbia violato i limiti appena indicati, essendo trasmodato, attraverso l’espressione usata, nell’insulto e nell’offesa rivolta non solo all’arbitro operante nella specifica gara, ma anche alla categoria arbitrale in generale.
È, infatti, evidente che l’espressione “Fate schifo”, oltre all’evidente intrinseca aggressività, deve considerarsi infamante e lesiva della reputazione e tale da suscitare disprezzo delle persone cui è rivolta e della loro immagine pubblica (si v. anche CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 10), ledendone, dunque, la dignità.
Non è, dunque, revocabile in dubbio che tali dichiarazioni siano idonee, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, essendo volte a mettere in dubbio la regolarità della gara e l’imparzialità e la professionalità dell’arbitro.
Il Tribunale reputa, inoltre, che la particolare offensività e gratuità delle espressioni usate giustifichi l’irrogazione di un’ammenda superiore a quella richiesta dalla Procura.
Inoltre, ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6, deve ritenersi responsabile delle dichiarazioni rese dal sig. Massimo Pulcinelli anche la società Ascoli Calcio 1898 FC Spa, la quale non ha espresso alcuna dissociazione dalle predette espressioni offensive.
Anche per tale ultima ragione, oltre che per quelle evidenziate in relazione alla posizione del Pulcinelli, il Tribunale ritiene di dover rideterminare in aumento anche l’ammenda richiesta dalla Procura nei confronti dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Massimo Pulcinelli, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda;
- per la società Ascoli Calcio 1898 FC Spa, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Carlo Sica
Depositato in data 13 febbraio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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