C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 16/02/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale Prot. 168 datato 10.01.2023 nei confronti di: LORENZO IRRERA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società 1913 Seregno Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del CGS per avere lo stesso, al 33° minuto del primo tempo della gara Seregno – Concorezzese del 18 settembre 2022, valevole per il campionato Allievi Regionale Under 16, girone C, colpito con un pugno all’altezza dello stomaco il calciatore della squadra schierata dalla G.S.D. Concorezzese Calcio, Alessandro Volpi; nonché per aver proferito nello stesso contesto di tempo e luogo nei confronti dello stesso calciatore della squadra avversaria la seguente espressione: «Alzati figlio di puttana»; il tutto senza essere visto e, conseguentemente, sanzionato dall’Ufficiale di gara, in quanto girato di spalle; U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal tesserato Lorenzo Irrera, così come sopra descritti.
Deferimento della Procura Federale Prot. 168 datato 10.01.2023 nei confronti di:
LORENZO IRRERA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società 1913 Seregno Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del CGS per avere lo stesso, al 33° minuto del primo tempo della gara Seregno – Concorezzese del 18 settembre 2022, valevole per il campionato Allievi Regionale Under 16, girone C, colpito con un pugno all’altezza dello stomaco il calciatore della squadra schierata dalla G.S.D. Concorezzese Calcio, Alessandro Volpi; nonché per aver proferito nello stesso contesto di tempo e luogo nei confronti dello stesso calciatore della squadra avversaria la seguente espressione: «Alzati figlio di puttana»; il tutto senza essere visto e, conseguentemente, sanzionato dall’Ufficiale di gara, in quanto girato di spalle;
U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal tesserato Lorenzo Irrera, così come sopra descritti.
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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche:
premesso che
In data 6.2.2023 la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. trasmetteva memoria scritta a firma del tesserato deferito, Lorenzo Irrera (e dei genitori); con tale memoria venivano evidenziate una serie di asserite incongruenze nella ricostruzione compiuta dalla Procura Federale e confluita nell’atto di Deferimento; inoltre, veniva sostenuta l’assenza di elementi di prova sufficienti a ritenere comprovata la condotta illecita, giacché gli Ufficiali di gara nulla avevano rilevato e anche le prove acquisite, da ritenersi di parte, risultavano lacunose e contraddittorie; in conclusione, veniva richiesta in subordine l’applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 127 CGS.
All’udienza del 9 febbraio 2023, non compariva nessuno per i deferiti, mentre era presente il rappresentante della Procura Federale, il quale si riportava agli atti istruttori e ritenendo infondate le argomentazioni addotte con memoria del 6.2.2023, richiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni:
per il calciatore Lorenzo Irrera: 7 giornate di squalifica;
per la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.: € 500,00 di ammenda.
osserva
Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge come la segnalazione del fatto illecito oggetto del procedimento alla Procura Federale da parte dei Dirigenti della G.S.D. CONCOREZZESE CALCIO sia avvenuta nell’immediatezza della disputa della partita, a fronte del fatto che l’Ufficiale di Gara, non avendo visto la dinamica contestata in quanto girato di spalle, nulla aveva riportato all’interno del referto, salvo dare atto della sostituzione del calciatore Alessandro Volpi al minuto n. 35 del 1° tempo regolamentare.
Il fatto qui contestato è stato ricostruito dalla Procura sulla base di alcune dichiarazioni testimoniali, ed in particolare di quella del calciatore Alessandro Volpi, vittima della condotta violenta, e quella del Dirigente Accompagnatore della G.S.D. CONCOREZZESE, Massimiliano Gulino, i quali hanno descritto in modo coerente la dinamica dell’azione.
La prova è poi corroborata dall’acquisizione di una ripresa video, utilizzabile trattandosi di fatti di condotta violenta (art. 61, comma 6, CGS).
Il (breve) video acquisito, seppur contestato all’interno della memoria, mostra chiaramente, ad avviso di questo Tribunale, l’azione violenta perpetrata da un calciatore della U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. in danno di calciatore avversario, appartenente alla G.S.D. CONCOREZZESE, consistita in un colpo volontario e ingiustificato all’altezza dello stomaco, a cui segue la caduta a terra del calciatore.
Le immagini appaiono coerenti, ad avviso di questo Tribunale, con la ricostruzione offerta dalle testimonianze acquisite, mentre le argomentazioni addotte dai deferiti con la memoria del 6.2.2023 evidenziano contraddizioni meramente apparenti e relative ad aspetti meramente secondari della questione.
Inoltre, la dinamica del gesto, tenuto conto della posizione dei calciatori, della direzione di corsa e delle immagini per come chiaramente visibili all’interno del video, appare del tutto incompatibile con un “gesto scomposto” involontario del sig. Irrera, così come asserito dai deferiti nella memoria acquisita.
Per di più, sebbene le riprese non consentano di per sé di identificare i calciatori coinvolti nell’azione, in quanto troppo distanti dalla videocamera, sono stati gli stessi deferiti a riconoscere nella propria memoria che “nel video, o meglio frammento di video, messo a disposizione dai dirigenti della società Concorezzese si nota che i calciatori sig. Irrera e sig. Volpi corrono verso la porta del Seregno”.
L’identità dei calciatori è quindi confermata dagli stessi deferiti, così come risulta comprovato a livello testimoniale e documentale il gesto violento intenzionale commesso dal calciatore Irrera in danno del calciatore avversario.
Lo stesso gesto è poi passibile di sanzione in questa sede, in quanto l’Ufficiale di Gara, audito nel corso delle indagini, ha confermato di non aver assistito all’azione in danno del tesserato Alessandro Volpi e per questo motivo non ha potuto assumere provvedimenti disciplinari nel corso della gara.
Diversamente da quanto sopra, gli atti istruttori non consentono di ricostruire con dovuta chiarezza la dinamica successiva al fatto, ovverosia se il deferito, oltre all’azione violenta, abbia anche proferito ingiurie nei confronti del calciatore mentre si trovava a terra dopo il colpo subito. Su questo punto, infatti, le testimonianze raccolte appaiono contraddittorie, mentre nulla può aggiungere il video prodotto, privo di audio. Di conseguenza, su quest’ultimo aspetto il Deferimento va ritenuto non fondato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale ritiene provata dagli elementi istruttori acquisiti la condotta violenta contestata al tesserato Lorenzo Irrera, sussimibile nella fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. e qui sanzionabile in quanto non riscontrata né valutata dall’Ufficiale di gara nel corso dell’incontro. Diversamente, non si ritiene provata l’ulteriore contestazione relativa all’asserita ingiuria rivolta al calciatore Volpi.
Per questi motivi, tenuto conto anche dell’età del calciatore, della categoria di appartenenza e della dinamica complessiva del fatto, si ritiene che la sanzione debba essere applicata in misura inferiore a quella richiesta dalla Procura, e da commisurarsi nella squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive.
A quanto sopra segue, ai sensi dell’art. 6 CGS, anche la responsabilità oggettiva della Società, per la quale si ritiene congrua, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto già sopra richiamate, la sanzione dell’ammenda per € 150,00 (centocinquanta,00).
Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale,
condanna
- il tesserato LORENZO IRRERA alla squalifica di n. 4 (quattro) gare effettive;
- U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. al pagamento dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta,00).
Manda alla Segreteria del Tribunale per comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati e per ogni altro incombente di rito.
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