C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 20/01/2023 – Delibera – Reclamo preannunciato da: A.S.D. US Oristanese Rif. decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 42 della Delegazione LND di Oristano del 13.01.2023 Gara: “Oristanese / Simba” del 08.01.2023 Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali di Oristano

Reclamo preannunciato da: A.S.D. US Oristanese Rif. decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 42 della Delegazione LND di Oristano del 13.01.2023 Gara: “Oristanese / Simba” del 08.01.2023 Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali di Oristano

Vista la nota pervenuta, successivamente alla proposizione di preannuncio di reclamo, da parte dell’A.S.D. U.S. Oristanese in data 21/1/2023, a nome del suo Presidente, con la quale, non citando la decisione, né il Comunicato Ufficiale della Delegazione di Oristano, la predetta società espone tutta una serie di affermazioni e domande retoriche inerenti gli atteggiamenti del pubblico presente alla gara “Oristanese-Simba” dell’8/1/2023 che hanno originato - a loro dire - le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 13/1/2023. Considerato che la società ricorrente non presenta alcuna prova e/o alcun atto in ordine a quanto assume e che non viene assolutamente avanzata richiesta di modifica a quanto sentenziato dal Giudice di primo grado, questa Corte, visto il disposto di cui all’articolo 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva (“I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53 (…) I ricorsi o reclami redatti senza motivazione o comunque in forma genetica sono inammissibili”),

DELIBERA

di considerare inammissibile a tutti gli effetti la nota di cui sopra e dispone l’incameramento del contributo versato.

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