C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 14/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 86 del C.R. Sardegna del 02.02.2023 Gara: “Carbonia Calcio – Polisportiva Ossese” del 28.01.2023 Campionato: Eccellenza

Reclamo proposto da: A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 86 del C.R. Sardegna del 02.02.2023 Gara: “Carbonia Calcio – Polisportiva Ossese” del 28.01.2023 Campionato: Eccellenza

La Polisportiva Ossese ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. C.R.S. n° 86 del 2 febbraio 2023, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica per tre gare effettive del calciatore De Martis Angelo Giacomo, per condotta violenta nei confronti di un avversario, integrata nella fattispecie di cui al CO I dell’articolo 38 del C.G.S.. La Società reclamante nel proprio atto, nega i fatti posti a fondamento della decisione, asserendo altresì che, nella circostanza, è stato proprio il De Martis a subire il fallo di gioco da parte dell’avversario, tanto che veniva assegnata la punizione proprio per la Pol. Ossese. A supporto dei propri assunti, la reclamante invoca la visione di un video amatoriale girato da un proprio tesserato presente sugli spalti e conclude chiedendo la riduzione della squalifica ad una gara effettiva. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, rileva che nel caso in esame, dalla esposizione dei fatti formulata nel reclamo, non si ravvisano elementi idonei a confutare in alcun modo la ricostruzione, coerente e lineare, riportata nel referto di gara, laddove l’arbitro descrive compiutamente la condotta del calciatore De Martis, precisando che lo stesso colpiva con una testata in fronte l’avversario a gioco fermo. Sotto questo aspetto nessun pregio può essere accordato al reclamo, in relazione alla circostanza evinta dalla Ossese attraverso la visione del filmato, in cui sarebbe rappresentata solo l’azione di gioco che ha preceduto la condotta contestata, peraltro anch’essa ben descritta nel rapporto ufficiale. Ciò premesso, in assenza di elementi obiettivi di riscontro, la Corte non può accedere alle richieste della reclamante, stante l’attendibilità delle attestazioni arbitrali, di cui si ricorda il riservato privilegio disposto dall’articolo 61, comma 1° del C.G.S.. Sulla scorta di quanto appena esposto appare corretta la qualificazione giuridica del fatto a margine dell’articolo 38 CO I del C.G.S., che punisce la condotta violenta nei confronti di altri tesserati, commessa in occasione della partita, nonché condivisibile il trattamento sanzionatorio adottato dal Giudice di Primo Grado, che ha contenuto la sanzione nel minimo edittale previsto.

Per questi motivi, la Corte d’Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l’effetto confermare la sanzione applicata al tesserato De Martis Angelo Giacomo in primo grado. Dispone l’incameramento del Contributo.

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