C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 14/02/2022 – Delibera – gara del 12/ 2/2022 VENAFRO F.C. – ROCCARAVINDOLA CALCIO A 5

gara del 12/ 2/2022 VENAFRO F.C. - ROCCARAVINDOLA CALCIO A 5

 Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: - la società Roccaravindola Calcio a 5 ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa federale; - la società Venafro F.C. non ha trasmesso le proprie controdeduzioni nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa federale; ciò premesso, letto il referto rileva che la società Roccaravindola Calcio a 5 chiede l'applicazione ai danni della società Venafro F.C. della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6 per non aver ottemperato all'obbligo di inserire nella lista dei calciatori consegnata all'arbitro prima della gara con effettiva presenza sul terreno di gioco di almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 2003 in poi. Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla società Roccaravindola Calcio a 5 è fondato e meritevole di accoglimento. Letta la lista dei calciatori consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara ed allegata al referto di gara, infatti, si evince la mancata presenza di almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 2003 in poi così come stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Molise per il Campionato Regionale di Calcio a 5 - Serie C1 per la stagione sportiva 2021/2022 (cfr. CU n. 21 del 23/09/2021 - pag. 325). Per tutti questi motivi, visto ed applicato l'art. 10 CGS D E C I D E 1) di accogliere il ricorso così come proposto dalla società Roccaravindola Calcio a 5 per le ragioni meglio esposte in premessa; 2) di infliggere alla società Venafro F.C. la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6. Nulla per il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 CGS.

 

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