FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 266/AA del 02/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TOCCACELI BONOPERA AGUDO BALLESTERO SAN MARINO..

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 285 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Primo TOCCACELI, Deno BONOPERA, Luciano AGUDO BALLESTERO e della società SAN MARINO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

PRIMO TOCCACELI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Marino Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle NOIF, dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 del Settore Tecnico stagione sportiva 2022-2023, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Deno Bonopera, soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, nella stagione sportiva 2022-2023 l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società San Marino Academy, partecipante al Campionato Serie B Femminile utilizzando, in qualità di “prestanome”, l’allenatore sig. Luciano Agudo Ballestero ;

DENO BONOPERA, all’epoca dei fatti allenatore dei portieri dilettante tesserato per la società San Marino Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle NOIF, dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 del Settore Tecnico stagione sportiva 2022-2023, per aver svolto, nella stagione sportiva 2022-2023, l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società San Marino Academy partecipante al Campionato Serie B Femminile, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore sig. Luciano Agudo Ballestero;

 LUCIANO AGUDO BALLESTERO, all’epoca dei fatti allenatore dei portieri della prima squadra tesserato per la società San Marino Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 del Settore Tecnico stagione sportiva 2022-2023 per avere, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della società San Marino Academy partecipante al Campionato Serie B Femminile, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Deno Bonopera, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;

SAN MARINO ACADEMY, per responsabilità sia diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per l’operato del proprio presidente sig. Primo Toccaceli, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte ai propri tesserai all’epoca dei fatti sig.ri Deno Bonopera e Luciano Agudo Ballestero;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Primo TOCCACELI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN MARINO ACADEMY, e dai Sig.ri Deno BONOPERA e Luciano AGUDO BALLESTERO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Primo TOCCACELI, 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Deno BONOPERA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Luciano AGUDO BALLESTERO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società SAN MARINO ACADEMY;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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