C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 29/12/2022 – Delibera DECISIONE N. 24/2022-2023 a seguito del reclamo n. 14 promosso dalla A.S.D. URBANIA CALCIO in data 17 ottobre 2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 6-0 applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 12/10/2022 C5;

DECISIONE   N. 24/2022-2023

a seguito del reclamo n. 14 promosso dalla A.S.D. URBANIA CALCIO in data 17 ottobre 2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 6-0 applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 12/10/2022 C5;                   

nella riunione del 19 dicembre 2022,

                                                                                                                             

- esaminato il reclamo;

- esaminata la decisione n. 0011/TFNST-2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti;

- letti tutti gli atti;

- relatore Piero Paciaroni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla società reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara ASD Montecchio Calcio – ASD Urbania Calcio a 5, disputata in data 7 ottobre 2022 nel campionato regionale Calcio a 5 Serie D girone A, per 0 a 6 per aver schierato il calciatore Braccioni Cesare che risultava svincolato e quindi non tesserato per la reclamante il giorno della partita;.contro tale decisione ha proposto reclamo la A.S.D. URBANIA CALCIO a 5 sostenendo che il calciatore doveva considerarsi regolarmente tesserato il giorno della gara e chiedendo pertanto l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo.

Alla riunione del 24 ottobre 2022 questa Corte ha emesso una ordinanza con la quale ha sospeso il procedimento ed ha trasmesso gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ai sensi dell’art. 89, comma 1° lettera b) chiedendo che lo stesso decidesse quale dovesse essere la data di decorrenza del tesseramento.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti con la decisione n. 0011/TFNST-2022-2023 ha stabilito nel giorno 10 ottobre 2022 la data di decorrenza del tesseramento del calciatore Braccioni Cesare.

Una volta pubblicata la predetta decisione e trascorso il termine per l’eventuale impugnazione della stessa, il Tribunale Sportivo Territoriale ha riattivato il presente procedimento ed ha fissato l’udienza di discussione del reclamo per la data odierna, inviando le relative comunicazioni alla reclamante ed alla controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va respinto in quanto il calciatore Braccioni Cesare ha partecipato nelle file della reclamante alla gara ASD Montecchio Calcio – ASD Urbania Calcio disputatasi il 7 ottobre 2022 senza essere ancora essere stato tesserato a favore della società ASD Urbania Calcio a 5, avendo decorrenza il suo tesseramento, come stabilito dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dal 10 ottobre 2022.

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. URBANIA CALCIO.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 dicembre 2022.

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