F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0081/CFA pubblicata il 15 Marzo 2023 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/Alessio Russo – A.S.D. CSF Carmagnola
Decisione/0081/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0100/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Ida Raiola – Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0100/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 10.02.2023;
contro
Alessio Russo e l’ A.S.D. CSF Carmagnola
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle D’Aosta, Com. Uff. n.65 del 02.02.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 06.03.2023 tenutasi in videoconferenza, il Presidente Angelo De Zotti e udito l'avv. Enrico Liberati per la Procura
Federale Interregionale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 28.11.2022 la Procura federale deferiva il sig. Alessio Russo, nella sua qualità di Presidente pro tempore della società ASD CFS Carmagnola, per avere il medesimo - mediante missiva del 25.10.2022 inviata al Settore attività di base del coordinamento del settore giovanile e scolastico, al Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e alla Delegazione provinciale di Torino - leso l’onore, il decoro e la credibilità degli organi anzidetti e per l’effetto anche quelli propri della FIGC nel suo complesso con le seguenti dichiarazioni:” … Poi, però, in sede tecnica ci propinate tante belle parole, dandoci tante belle lezioni sull’etica e sul fatto che i bambini debbono confrontarsi tra loro in maniera equilibrata. Questo giochino l’anno scorso ha fatto sì che proprio questo gruppo passasse da 38 a 20 bambini, sempre a vantaggio delle solite Associazioni che voi conoscete molto bene. Detto questo potete procedere alla multa per rinuncia. Il prossimo anno nella sezione note scriverò di fare come volete, magari in questo modo capirete che una associazione non può avere tutti questi disagi perché qualcuno da lassù fa il cattivo (per alcuni) e il bello (per i soliti noti).”.
Il Procuratore federale, evidenziando che documentalmente emergeva dalla comunicazione del sig. Russo l’indicazione del Comitato regionale come autore di favoritismi chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - mesi 3 di inibizione nei confronti del sig. Alessio Russo; - 600 euro di ammenda nei confronti della ASD CFS Carmagnola.
Con la decisione oggetto dell’odierno appello il Tribunale federale ha prosciolto il sig. Alessio Russo e la ASD CFS Carmagnola dagli addebiti loro mossi ritenendo che il fatto contestato non potesse convincentemente iscriversi nell’ambito dell’art. 23 C.G.S. così come sostenuto dalla Procura federale.
Con l’atto di appello del 10.02.2023 la Procura federale ha chiesto la riforma della decisione di prime cure assumendo che la suddetta decisione è ingiusta e va annullata per i seguenti motivi:
1. Violazione ed erronea applicazione degli articoli 1 comma 1, 6 comma 1 e 23, commi 1 e 5, del CGS. Omessa ed insufficiente motivazione e contraddittorietà della stessa. Erronea valutazione delle risultanze delle attività di indagine e degli elementi probatori acquisiti.
Sostiene, in sintesi, la Procura che contrariamente a quanto erroneamente deciso dal giudice di prime cure, le espressioni utilizzate dal sig. Alessio Russo hanno certamente travalicato il piano della critica legittima e consentita, di talché esse sono tali da integrare le fattispecie disciplinari di cui ai contestati art. 4, comma 1 e 23, comma 1, del CGS.
Ha chiesto pertanto l’applicazione al sig. Russo delle sanzioni di cui all’atto di deferimento e una sanzione pecuniaria, a titolo di responsabilità oggettiva, nei confronti della società ASD CFS Carmagnola, per la quale lo stesso sig. Russo era tesserato.
I soggetti deferiti non si sono costituiti nel presente giudizio.
All’udienza del 6 febbraio 2023, svoltasi in parte in presenza e in parte da remoto, il reclamo è stato introitato e posto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come esposto in fatto la Procura federale impugna la decisione del Tribunale federale che ha prosciolto dagli addebiti loro mossi sia il signor Russo, per aver proferito le parole riportate nella parte in premessa sia la società ASD CFS Carmagnola, della quale il sig. Russo era tesserato, a titolo di responsabilità oggettiva.
La Procura ritiene la suddetta decisione errata, sia per avere quel giudice negato o comunque attenuato la rilevanza delle espressioni solo perché non rivolte al vasto pubblico ma unicamente agli stessi organi istituzionali interessati, sia per aver ritenuto che tali espressioni, ancorché giudicate non corrette e inopportune, costituissero mere provocazioni dirette a scuotere gli organi federali che avevano ignorato precedenti critiche mosse dallo stesso Russo, e per non averle, al contrario, considerate espressioni gratuite, offensive ed estranee all’ambito del diritto di critica e di opinione.
Al contrario, le stesse espressioni non sono state ritenute dai primi giudici sussumibili nelle previsioni sanzionatorie di cui agli artt. 4, comma 1, e 23 del CGS con conseguente proscioglimento dei soggetti deferiti.
Ciò premesso, e prima di esaminare il merito, il Collegio ritiene opportuno richiamare alcuni precedenti che bene descrivono il contenuto e i limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo.
Esemplare appare la decisione - evocata anche dalla Procura federale - Sez. Unite n. 0018/CFA/2021-2022 che recita: “ Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità”.
Ciò stante, per quanto attiene al primo aspetto evidenziato dal Tribunale, ossia quello relativo alla ritenuta assenza di qualsivoglia profilo di pubblicità nelle dichiarazioni del sig. Russo, per non avere egli indirizzato le lamentele e le espressioni contestate ad un vasto pubblico ma unicamente agli stessi organi interessati, è vero - come sostiene la Procura - che tale assunto è erroneo e non può essere condiviso. E ciò in quanto la giurisprudenza, vuoi endo che esofederale, ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni.
Tuttavia, fermo il valore di tale principio, è nondimeno evidente che la carica di intrinseca offensività delle espressioni utilizzate, assume una valenza assai diversa se si tratta di espressioni offensive rivolte al vasto pubblico, in tutte le forme oggi possibili, ovvero quando tali espressioni sono contenute in messaggi diretti ai soggetti interessati e ciò là dove, come nel caso di specie, la loro valutazione postula che esse vengano contestualizzate e collocate nell’ambito della specifica situazione relazionale instaurata tra i soggetti direttamente coinvolti.
In questo senso, il Collegio ritiene di poter condividere appieno l’analisi del primi giudici, che hanno a più riprese richiamato nella loro decisione la necessità di leggere le frasi contestate al deferito, collocandole nel contesto della intera corrispondenza intercorsa tra il sig. Russo e gli organi federali, e dunque riconoscendo in esse una espressione di comprensibile sfogo, da parte dello stesso soggetto deferito, indotto dall’avere gli organi federali - cui erano state inoltrate precedenti mail di motivati rilievi critici - ignorato del tutto tali note e quindi di averle lasciate senza alcun riscontro.
Elemento quest’ultimo che inficia - per questa parte e sotto questo profilo - lo stesso deferimento, là dove in esso vengono riportate testualmente le espressioni ritenute offensive rivolte dal sig. Russo agli organi federali, in maniera parziale e soprattutto avulsa dal contesto.
Contesto che - come anche spiegato dal giudice di prime cure - si sostanzia in una corrispondenza contenente una serie di critiche serie e motivate, riferite all’organizzazione dei gironi calcistici e altrettante proposte di modifica degli stessi gironi, che ha avuto come epilogo, annunciato dallo stesso deferito, la rinuncia a partecipare al campionato allievi, proprio a causa delle difficoltà organizzative ascritte alla composizione dei gironi e per lo squilibrio di valori denunciato all’interno degli stessi.
È quindi vero che la mail da cui quelle frasi sono estrapolate contiene quella che si può definire astrattamente, secondo la Procura, una accusa di favoritismo degli organi federali verso taluni club a disfavore di altri, ma – al di là di questa affermazione certamente inopportuna e assai generica, inquadrabile nello sfogo di chi non ha visto prendere in alcuna considerazione le proprie ragioni di critica - questa Corte ritiene, condividendo il giudizio di prime cure, di non ravvisare nelle espressioni usate dal sig. Russo quell’elemento di offensività e di mancanza di continenza che, nel contesto della vicenda, sarebbe stato necessario per integrare le fattispecie sanzionate dalle norme richiamate nel deferimento.
Per queste ragioni il reclamo della Procura federale avverso la decisione di prime cure va respinto e per l’effetto va confermato il proscioglimento del sig. Russo e della società ASD SFS Carmagnola, deferita a sua volta per rispondere della violazione dell’art. 6 comma 1 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE
Angelo De Zotti
IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce