F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 168/CSA pubblicata del 15 Marzo 2023 – Molfetta Calcio SSD ARL
Decisione n. 168/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 174/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 174/CSA/2022-2023, proposto dalla società Molfetta Calcio SSD ARL in data 14.02.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.02.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito il Dr. Federico Sibillano per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Molfetta Calcio SSD a R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Luka Lobjanidze, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Città di Fasano/Molfetta Calcio del 5.02.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 giornate effettive di gara perché “Espulso per avere colpito un calciatore avversario con una testata al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare, uscendo dal terreno di gioco, colpiva un altro calciatore avversario con un leggero schiaffo al volto”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione a 3 giornate di squalifica, eventualmente anche con commutazione di 1 giornata di squalifica in ammenda, nonché, in subordine, la riduzione a 4 giornate di squalifica.
La società reclamante, in particolare, ha osservato come il contatto tra il proprio tesserato e l’avversario si sia concretizzato in un classico “testa a testa” con un avvicinarsi simultaneo e progressivo delle rispettive fronti – sino a toccarsi – che non ha dato luogo ad alcun gesto violento. In seguito, all’atteggiamento provocatorio posto in essere da altro giocatore avversario, il Sig. Lobjanidze gli avrebbe dato una manata leggera e senza forza al volto, senza comportare conseguenze fisiche, tanto da non richiedere neppure l’intervento medico. Di conseguenza, non si sarebbero concretizzati i due elementi necessari e costitutivi della condotta violenta, ossia l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di ledere e l’elemento oggettivo del pericolo all’incolumità dell’aggredito.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 febbraio 2023 è comparso per la parte reclamante il Dr. Federico Sibillano, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che “A gioco fermo si avvicinava al n.10 avversario e lo colpiva volontariamente con una testata al volto. Dopo la notifica dell'espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, colpiva con un leggero schiaffo al volto un altro calciatore avversario”.
Il referto arbitrale conferma che il calciatore Lobjanidze ha posto in essere una condotta violenta, connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o, comunque, di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono costitutivi della fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 38 del C.G.S.
La condotta dell’atleta sanzionato, peraltro, è meritevole della squalifica per 5 giornate effettive di gara, sia che la si valuti alla stregua della seconda parte dell’art.38 del C.G.S., secondo cui “In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”, sia che la si inquadri sotto una duplice condotta, la prima, costituita dalla testata indubbiamente violenta, ai sensi di quanto previsto dall’art.38, prima parte, del C.G.S. e, la seconda, realizzata con il leggero schiaffo, qualificabile come gravemente antisportiva, ai sensi di quanto previsto dall’art.39, comma 1, del C.G.S.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua e meritevole di essere qui confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce