C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 12/01/2023 – Delibera – Gara del 8/ 1/2023 BLINGINK SOVERATO C5 – SOVERATO FUTSAL
Gara del 8/ 1/2023 BLINGINK SOVERATO C5 - SOVERATO FUTSAL
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso con il quale la ASD Soverato Futsal chiede di irrogarsi alla società A.S.D. Blingink Soverato C5 la punizione sportiva della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore Lucas Ribeiro Izac, iscritto in distinta con il numero 20, in quanto avrebbe partecipato all'incontro pur non potendo in quanto con comunicato ufficiale nr. 1201/2021/22 del 13/04/2022, lo stesso veniva sanzionato con una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione, mentre era tesserato per la società Hellas Verona 1903 che disputava nella stagione scorsa la finale di Coppa Italia di Calcio a 5 serie A2. Lo stesso nel corso della stagione 2022/23 ha giocato tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Calabria, non scontando, pertanto, la residua giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo Nazionale come da C.U. nr. 1201/2021/21. letti gli atti ufficiali e le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. Blingink Soverato C5 da cui risulta: - che il Sig. Lucas Ribeiro Izac, calciatore appartenente alla società A.S.D. Blingink Soverato C5, ha effettivamente preso parte alla gara in oggetto, inserito in distinta con il numero 20; - che con Comunicato Ufficiale n. 1201 del 13/04/2022 della FIGC LND Divisione Nazionale Calcio a 5 il calciatore Lucas Ribeiro Izac, all'epoca appartenente alla società Hellas Verona 1903, è stato squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione II Infrazione; - che in data 12/07/2022 la società A.S.D. Blingink Soverato C5 ha tesserato il Sig. Lucas RIBEIRO IZAC (nato il 02/11/1982); - che il calciatore in questione non è stato utilizzato dalla società di appartenenza nella gara ASD Città di Fiore C5 ASD Blingink Soverato C5 dell'08/10/2022 affinchè scontasse la squalifica di cui al C.U. n. 1201 del 13/04/2022 della FIGC LND Divisione Nazionale Calcio a 5; Visto l'art. 21 comma 7 del C.G.S. nel quale, in ordine alla esecuzione delle sanzioni, è stabilito che le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Considerato, pertanto, che quanto assunto dalla ricorrente non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il calciatore Lucas Ribeiro Izac (nato il 02/11/1982) appartenente alla società A.S.D. Blingink Soverato C5 alla data dell'incontro in oggetto aveva titolo a partecipare alla gara in quanto aveva scontato la giornata di squalifica effettiva comminata con il C.U. n. 1201 del 13/04/2022 della FIGC LND Divisione Calcio a 5; Ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Soverato Futsal;
delibera
1) rigettare il ricorso della società ASD Soverato Futsal, e, per l'effetto, omologare il risultato della gara BLINGINK SOVERATO C5 - SOVERATO FUTSAL : 3 - 2; 2) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.