C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/TFT del 26.01.2023 – Delibera – Proc. 10461/891 pfi21-22/PM/ps del 25.10.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luciano Catalano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Zone Alte Quadrivio:
Proc. 10461/891 pfi21-22/PM/ps del 25.10.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luciano Catalano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Zone Alte Quadrivio: violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Zone Alte Quadrivio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Marco Spiotta e Mario Salito nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio alle seguenti gare valevoli per i Campionato di Seconda Categoria: il sig. Marco Spiotta alla gara Zone Alte Quadrivio – Stella Cioffi del 4.12.2021 ed il sig. Mario Salito alla gara U.S. Pollese 1923 – Zone Alte Quadrivio del 24.10.2021; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Gelsomino Tommasiello, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Zone Alte Quadrivio – Stella Cioffi del 4.12.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Marco Spiotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Pasquale Letteriello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara U.S. Pollese 1923 – Zone Alte Quadrivio del 24.10.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Salito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Marco Spiotta, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio, alla gara Zone Alte Quadrivio – Stella Cioffi del 4.12.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Mario Salito, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio, alla gara U.S. Pollese 1923 – Zone Alte Quadrivio del 24.10.2021 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società U.S. Zone Alte Quadrivio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luciano Catalano, Gelsomino Tommasiello, Pasquale Letteriello, Marco Spiotta e Mario Salito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società U.S. Zone Alte Quadrivio malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Gelsomino Tommasiello, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Luciano Catalano per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mario Salito tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Marco Spiotta tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Letteriello tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Catalano, la sanzione di mesi quattro (4) mesi di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Gelsomino Tommasiello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società U.S. Zone Alte Quadrivio la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda. L’avvocato G. Aita nella memoria difensiva del 30 novembre 2022, quale difensore dei deferiti, ha chiesto l'improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto da parte della Procura Federale delle seguenti disposizioni normative: art. 119 C.G.S. comma 4 secondo cui la durata delle indagini non può superare 60 giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante; nonché art. 123, comma 1, C.G.S. secondo cui il procuratore federale entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui sopra, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini. Secondo la difesa, a seguito della segnalazione della L.N.D. del 23 maggio 2022, si è avuta l'iscrizione in tale data nell'apposito registro di fatti rilevanti da parte della Procura federale, con la conseguenza che le indagini dovevano essere concluse nei sessanta giorni successivi e cioè entro il 22 luglio 2022, con la conseguenza ulteriore che l'avviso di conclusioni indagini doveva essere notificato nei venti giorni successivi, e cioè entro l'11/8/2022. Lo stesso avviso essendo stato notificato, invece, in data 14 settembre 2022, sarebbe tardivo. Secondo il difensore, poi, anche volendo considerare i termini processuali sospesi in periodo feriale dal primo agosto al 31 agosto, l'avviso di conclusione doveva essere notificato in ogni caso entro l'11 settembre 2022. Essendo stato notificato in data 14 settembre 2022, esso sarebbe tardivo, ed essendo affetto da nullità, renderebbe i successivi atti, ovvero il deferimento, improcedibile. Ad avviso del Tribunale Federale, il deferimento in questione non è tardivo e quindi non è improcedibile, e risulta nel merito fondato. Infatti, dall’esame dei documenti in atti ed acquisiti da questo Tribunale è emerso che la ricezione della segnalazione da parte della L.N.D. relativamente alla posizione irregolare dei calciatori deferiti è avvenuta in data 08.06.2022 (vedi documento della Procura Federale del 21.12.2022 acquisito agli atti), data di ricezione che coincide con il protocollo stesso della segnalazione avvenuta nella stessa data, così come emerge dallo stesso documento della Procura Federale sopra richiamato. Conseguentemente, non applicandosi la sospensione feriale dei termini per il periodo feriale, che non opera nella fase delle indagini preliminari, la durata delle indagini, secondo l’art. 119, comma 4, C.G.S. non poteva superare i 60 giorni dall’iscrizione nel registro dell’atto ricevuto, che risulta il 30.06.2022 (vedi ancora il documento della Procura Federale di cui sopra) e quindi la durata delle indagini non poteva superare il 29.08.2022. Termine questo che è stato rispettato dalla Procura Federale, in quanto come prevede l’art. 123 del C.G.S. l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato ai deferiti il 14.09.2022 e cioè entro i 20 giorni previsti dalla predetta norma di cui all’art. 123 C.G.S. Né può essere condivisibile l’altra deduzione del difensore, secondo cui, essendo la segnalazione della L.N.D. - C.R. Campania del 23.05.2022 consegnata materialmente in data 25.05.2022 doveva essere iscritta entro 30 giorni a decorrere dal 25.05.2022. Ed infatti, va prima di tutto, sottolineato che dalla ricerca spedizione postale, che peraltro non ha una particolare valenza probatoria, non si deduce affatto che la segnalazione della LND – C.R. Campania sia pervenuta alla Procura Federale in data 25/05/2022. Inoltre non va neppure dimenticata la formula letterale adottata dall’art. 119, comma 3, C.G.S., secondo cui “la notizia dell’illecito è iscritta nel registro entro 30 giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore Federale” e per tabulas è provato che tale segnalazione è stata protocollata in data 08.06.2022, protocollo che coincide col timbro in stampigliatura rossa apposto sulla segnalazione della L.N.D. ricevuta dalla Procura Federale e prodotta agli atti da questa. Nel merito il deferimento è fondato. Ed invero, i fatti oggetto del deferimento sono provati “per tabulas” dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società U.S. Zone Alte Quadrivio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni devono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque non erano coperti da polizza assicurativa. il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli altri addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per: il calciatore Mario Salito due (2) giornate di squalifica; il calciatore Marco Spiotta due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Letteriello due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Catalano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Gelsomino Tommasiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Zone Alte Quadrivio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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