R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 91 del 16/03/2023 – Delibera – CS-9/2022-2023 RECLAMO della A.S.D. ISONTINA (Campionato Prima Categoria – Girone C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. ISONZO – A.S.D. ISONTINA, disputata il 05.03.2023 (in C.U. n° 88 del 09.03.2023)
CS-9/2022-2023 RECLAMO della A.S.D. ISONTINA (Campionato Prima Categoria – Girone C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. ISONZO – A.S.D. ISONTINA, disputata il 05.03.2023 (in C.U. n° 88 del 09.03.2023)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Comitato Regionale n° 88 dd 09.03.2023 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi nel corso della gara A.S.D. ISONZO – A.S.D. ISONTINA del Campionato di Prima Categoria, Gir. C del 05.03.2023, comminava la ammenda di euro 150,00 a carico della A.S.D. ISONTINA “perchè propri sostenitori per tutta la durata del secondo tempo ed anche al termine della gara proferivano epiteti ingiuriosi nei confronti dell'arbitro”; inoltre veniva disposta la squalifica “a tempo” del sig. Damir Likar sino al 28.03.2023, “per aver, al termine della gara, proferito epiteti ingiuriosi nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria”. Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 14.03.2023, veniva formalizzato dalla A.S.D. ISONTINA un “ricorso”, contestando sia la sanzione pecuniaria (adducendo un probabile scambio di tifoserie tra squadra di casa e squadra avversaria, non essendo credibili proteste nei confronti dell’arbitro da parte di sostenitori della squadra che ha conseguito la vittoria sul campo), sia la squalifica del tesserato, “il cui comportamento è stato semplicemente di difesa di se stesso… dalle minacce e dagli insulti dell’allenatore avversario”. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello rileva: a) come il reclamo, impropriamente denominato “ricorso”, non sia stato preceduto da alcun preannuncio nel termine di giorni due dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS), avendo appunto la reclamante unicamente formalizzato le proprie doglianze con atto inoltrato cinque giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del G.S.T.; b) come il preannuncio di reclamo, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (“Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”) e i termini previsti dal Codice “salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori” (art. 44, comma 6 del C.G.S.); c) come il reclamo che qui ci occupa, non sia stata accompagnato dal pagamento del contributo di cui all’art. 48 del C.G.S., né dall’autorizzazione all’addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S. A proposto di quanto sopra, deve rimarcarsi come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) “cristallizzando” gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S. Il preannuncio di reclamo, nel contempo, deve accompagnarsi al pagamento del contributo (“il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo” (art. 76, comma 2 C.G.S.); detto versamento costituisce (art. 48, comma 1 C.G.S.) “parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva”, in assenza del quale il reclamo è insanabilmente e irrimediabilmente irricevibile (“i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo”: art. 48, comma 2 C.G.S.). Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti, sia materiali (pagamento del contributo contestualmente al preannuncio di reclamo), sia temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all’atto del preannuncio), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito Vademecum, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva. Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione “Giustizia Sportiva” del sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it. Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 77 e 48 C.G.S., il reclamo in oggetto è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili mancanze di tipo procedurale. Restano per l’effetto confermate tutte le decisioni disciplinari (ammenda alla Società, squalifica a tempo del Tesserato) assunte dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. ISONZO – A.S.D. ISONTINA del Campionato di Prima Categoria, Gir. C del 05.03.2023.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara irricevibile il reclamo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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