FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 304/AA del 03/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – HASEN TURE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 222 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Hasen TURE, avente ad oggetto la seguente condotta:
HASEN TURE, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Sanvitocatrenta, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 quater, comma 3, delle NOIF, per avere lo stesso trasmesso per la successiva presentazione all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto della L.N.D. al sig. Riccardo Serena, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Sanvitocatrenta, unitamente alla richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2022-2023, un permesso di soggiorno a lui intestato risultato alterato nella data di scadenza;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Hasen TURE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Hasen TURE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.