LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giacomi CECCONI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

 

RICORSO DEL CALCIATORE Giacomi CECCONI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 15 dicembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Giacomo Cecconi (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Rimini il 9 febbraio 1995, ha esposto quanto segue:

a. ha sottoscritto un contratto per la stagione sportiva 2021/2022 con la ASD Lornano Badesse Calcio (nel seguito, anche, la società), con decorrenza dal 24 agosto 2021 che prevedeva un compenso lordo annuo di euro 30.658,00;

b. il 2 dicembre 2021 il calciatore, durante un allenamento, si è infortunato. I successivi accertamenti hanno indicato che il calciatore ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio.

c. Il calciatore ha trasmesso la cartella clinica alla società, con l’indicazione dell’intervento chirurgico.

d. La società ha riconosciuto al calciatore complessivi euro 26.658,00.

e. La società resta debitrice nei confronti del calciatore di euro 4.000,00.

Con il ricorso il calciatore chiede che la società venga condannata a riconoscergli euro 4.000,00 oltre interessi e spese legali, e chiede che il ricorso venga discusso in udienza. Il calciatore offre, insieme al ricorso, una serie di documenti, fra i quali :

1. la cartella clinica richiestagli dalla società nel mese di marzo 2022 e fornita nel successivo mese di settembre ;

2. il modulo di denuncia dell’infortunio all’assicurazione, compilato dal calciatore con la descrizione dell’infortunio rilevato con la risonanza magnetica effettuata il 7 dicembre 2021 ;

3. una nota del 14 marzo 2022, consegnata alla Società il giorno successivo, con la quale il calciatore ha fatto presente che, su consiglio dello Staff medico della società, si è sottoposto ad un accertamento diagnostico, e laddove la risonanza ha evidenziato quanto indicato sopra al punto b./. Il calciatore solo il 28 febbraio 2022 è stato operato, dopo quasi tre mesi dall’infortunio, e si è reso disponibile ad incontrare il medico responsabile della società ;

4. una nota della Società che contesta il comportamento del calciatore non avendo questi riscontrato la nota, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del 16 dicembre 2021 con la quale la società ha chiesto a quest’ultimo di comunicare lo stato dell’infortunio, come intendesse curarsi, la data dell’operazione ed i tempi di recupero, e le strutture scelte per effettuare l’operazione.

Il 13 gennaio 2023, con comunicazione al Legale del calciatore, proseguita in pari data alla CAE, si costituisce la società con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale. La società espone che :

- dopo l’infortunio il calciatore è tornato a casa sua e, solo quando la società lo ha richiamato, ha fatto la risonanza magnetica con il medico sociale, risonanza che ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio ;

- il medico sociale, dott. Filippo Chiechi – con nota datata 12 gennaio 2023, agli atti - ha proposto al calciatore di operarsi subito in una delle strutture convenzionate ma il calciatore non ha inteso rispondere all’invito. In questa nota si fa riferimento al fatto che per riprendere l’attività dopo l’operazione sono necessari fra i 4 e i 6 mesi ;

- come indicato sopra sub 4/, il 16 dicembre 2021 la società ha inviato al calciatore una raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale ha chiesto a questi di comunicare il prima possibile le sue intenzioni. Questa nota è rimasta senza riscontro ;

- il 1° marzo 2022 la società ha inviato una seconda raccomandata, che è stata riscontrata dal calciatore il 15 marzo successivo ;

- la società ritiene che il calciatore non abbia diritto a percepire l’intera somma richiesta perché dal 2 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 non potevano essere cessati i suoi obblighi, restando solo quelli della società ( al pagamento dell’importo contrattualmente previsto ). La società in tal senso fa presente che il calciatore ben avrebbe potuto operarsi prima, e sarebbe potuto tornare sul campo di gioco prima della fine della stagione ;

- solo sollecitato con due raccomandate, a metà marzo 2022 il calciatore ha fatto sapere alla società di essersi operato il 20 febbraio. In tal senso, a parere della società sarebbe mancato di buona fede, che impone di comportarsi correttamente, a differenza di quest’ultima che ha continuato a pagarlo, gli ha fatto fare la risonanza e gli ha prospettato l’immediato intervento chirurgico. Nella memoria la società reclama la sperequazione nel sinallagma contrattuale che può essere ristabilito solo respingendo il ricorso ;

- in via riconvenzionale, la società chiede la risoluzione del contratto con il calciatore al 2 giugno 2022, ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo economico il quale dispone che se l’infortunio si è protratto oltre i sei mesi, la società ha facoltà di risolvere l’accordo economico, corrispondendo al calciatore le mensilità effettivamente maturate ( nel caso in esame, si tratta di un periodo superiore ai sei mesi, dal 2 dicembre 2021, giorno dell’infortunio, al 30 giugno 2022 ) ;

- in tal senso la società offre i seguenti calcoli di quanto in conseguenza di ciò sarebbe dovuto al calciatore, con la risoluzione alla suddetta data. Euro 30.658,00 : 10 mesi di contratto ( da fine agosto 2021 a fine giugno 2022 ) = euro 3.065,80. Da qui la società perviene alla somma pari a euro 1.138,59 considerando i soli primi n. 2 giorni di giugno, da cui poi chiede che decorra la risoluzione. La società comunque fa presente che questo importo non è dovuto.

In conclusione la società chiede, in via principale, di respingere il ricorso e dichiarare non dovuta alcuna somma al calciatore. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la società chiede di respingere la domanda principale e riconoscere al massimo euro 1.138,59. Infine, la società chiede alla CAE di dichiarare la risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti.

Nel pomeriggio del 23 febbraio 2023, ultimo giorno utile prima della data dell’udienza, perviene la memoria del calciatore che espone quanto segue :

- solamente il 15 febbraio 2023 è stata comunicata la fissazione dell’udienza al 2 marzo ;

- in merito alla violazione dei doveri di buona fede e di correttezza in conseguenza del mancato pronto intervento chirurgico di cui alla memoria della società, il calciatore fa presente che non vigono obblighi di dover rivolgersi a strutture e professionisti indicati dalla società ;

- contesta che il calciatore sia tornato a casa ( Rimini ), e solo per questo motivo la prima raccomandata inviata dalla società a dicembre non era stata ritirata ;

- la dichiarazione del medico sociale non può essere ammessa perché non è stata resa con prova testimoniale ;

- sulla domanda riconvenzionale della società era necessaria una comunicazione formale della società, non avvenuta, dunque la domanda è inammissibile a detta del calciatore ;

- qualora la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 7 venisse accolta, in via subordinata si presta assenso a che la società sia condannata a pagare gli euro 1.138,59 come indicato dalla stessa società nella propria memoria.

Quindi il calciatore chiede :

1. in via preliminare, di dichiarare inammissibile la dichiarazione del medico sociale ;

2. in via principale, accogliere il ricorso e condannare la società a pagare euro 4.000,00 al calciatore ;

3. in via subordinata, nel caso questa Commissione ritenesse risolto il contratto a partire dal 2 giugno 2022, a condannare la società a riconoscere al calciatore euro 1.138,59.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 2 marzo 2023, ove sono comparsi il Legale del calciatore ed il Legale della società.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dai commi 4 e 5 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa e ritualmente scambiate fra le parti e comunicate alla CAE sia la memoria della società che la successiva memoria del calciatore.

Nel merito, va osservato che il contratto depositato e prodotto in giudizio prevede, all’articolo 7, che qualora l’infortunio occorso durante l’attività sportiva si sia protratto oltre i sei mesi in caso di accordo annuale – come nel caso in esame - la società ha facoltà di risolvere l’accordo economico corrispondendo al calciatore le mensilità effettivamente maturate. Dunque, la richiesta svolta da parte resistente di dichiarare la risoluzione del contratto presentata con la memoria è legittima e va accolta, non essendo rilevabili termini essenziali per presentarla ; e l’importo indicato dalla società come dovuto al calciatore in conseguenza della risoluzione del contratto (euro 1.138,59) non è stato contestato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- dichiara risolto il contratto fra il calciatore Giacomo Cecconi, come in epigrafe individuato, e la ASD Lornano Badesse Calcio a far data dal 2 giugno 2022

- accoglie il ricorso per la sola richiesta in subordine e, in conseguenza della risoluzione del contratto, condanna l’ASD Lornano Badesse Calcio a riconoscere al Sig. Cecconi, come in epigrafe individuato, la somma di 1.138,59 euro (millecentotrentotto/59) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina alla ASD Lornano Badesse Calcio di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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