LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Claudio SPARACELLO/F.B.C.CASALE ASD
RICORSO DELCALCIATORE Claudio SPARACELLO/F.B.C.CASALE ASD
La C.A.E. riunitasi in data 02.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Sparacello Claudio, regolarmente notificato a mezzo p.e.c.
in data 19.12.2022 alla società FBC Casale ASD ed inviato a questa Commissione in pari data
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore
OSSERVA
quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico biennale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società FBC Casale ASD, militante nel campionato di serie D, in relazione alle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 per un compenso annuo lordo relativo alla prima stagione di Euro 30.658,00 nonché di un'ulteriore indennità, ex art. 3, di Euro 31.002,00 ed ancora un compenso relativo alla stagione successiva di Euro 20.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, alla data del 25.10.2022, la minor somma di Euro 500,00; precisa inoltre che la società ha rilasciato in data 01.12.2022 nulla osta per lo svolgimento di allenamenti presso altro sodalizio sportivo, che deposita in copia; pertanto, tenuto conto dei giorni di effettivo tesseramento (95 gg) e dell'importo già percepito, sarebbe creditore nei confronti della società anzidetta, alla data del 30.11.2022, del residuo importo di Euro 18.579,80, di cui in questa sede chiede il pagamento.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FBC Casale ASD, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND in data 10.10.2022.
Ciò premesso, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell'importo dovuto in favore del calciatore, così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 28.08.2022 e sino al 30.11.2022 (95 gg complessivi), gli importi dovuti sono i seguenti: a) TOTALE COMPENSO E INDENNITA' EX ART. 3= € 61.660,00 : 307 gg durata contratto = € 200,84 importo giornaliero x 95 gg di tesseramento = € 19.079,80 - € 500,00 già percepiti = CREDITO RESIDUO € 18.579,80.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società FBC Casale ASD, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Sparacello Claudio della somma di Euro € 18.579,80 (diciottomilacinquecentosettantanove/80), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
