C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 11/03/2023 – Delibera – gara del 5/ 3/2023 ATLETIK MIGNANO – DOMENICO DE SISTO
gara del 5/ 3/2023 ATLETIK MIGNANO - DOMENICO DE SISTO
Il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento a quanto pubblicato in ordine alla gara in epigrafe sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 08-03-2023 – pag. 2313; acquisiti agli atti il preannuncio di reclamo ed il reclamo trasmessi dalla società Atletik Mignano e le comunicazioni trasmesse in merito dalla società controparte Domenico De Sisto; rileva che la società reclamante Atletik Mignano trasmetteva via PEC il preannuncio di reclamo ed il reclamo sia a questo Giudice che alla società controparte all’indirizzo PEC asd.domenicodesisto@pec.it, indirizzo reperito nell’area società. Per entrambe le trasmissioni, riceveva la ricevuta di mancata consegna con codice 5.1.1. – Aruba PEC S.p.A. - Indirizzo non valido. Considerati gli errori di trasmissione ricevuti, la società Atletik Mignano decideva di trasmettere il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo all’indirizzo della società controparte a mezzo Raccomandata A/R. La società controparte trasmetteva via PEC (dall’indirizzo: asddomenicodesisto@pec.it) allo scrivente GST una comunicazione in cui chiedeva di rigettare il reclamo per violazione del disposto di cui all’art. 67 CGS o, in subordine, di invitare la ricorrente a trasmettere alla controparte il reclamo, stante il diritto di difesa in capo alla società. Osserva questo GST. La società reclamante ha agito in maniera perfettamente conforme al CGS ed in particolare all’art. 67; ha inviato al GST ed alla società controparte sia il preannuncio di reclamo (comma 1 – “entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara”) che il reclamo medesimo (comma 2 – “entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara”). L’errata indicazione dell’indirizzo PEC della società controparte nell’area società, che ha comportato la mancata consegna del preannuncio e del reclamo, non è imputabile in alcun modo alla società Atletik Mignano. E’ evidente, inoltre, che l’esatto indirizzo PEC riferibile alla società Domenico De Sisto sia asddomenicodesisto@pec.it, omettendo il punto dopo asd. Tutto ciò premesso, visto ed applicato l’art. 50, comma 5 CGS
D E C I D E
1) di rimettere in termini entrambe le società; 2) di fissare entro le ore 24 di lunedì 13 marzo 2023 il termine entro cui la società può inviare sia il preannuncio che il reclamo; 3) di fissare la riunione di giovedì 16 marzo 2023 per la decisione in merito al reclamo medesimo. Questa comunicazione è trasmessa alle parti ai sensi dell’art. 67, commi 6 e 7.