C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: G.S. Ilbono Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 99 del C.R. Sardegna LND del 02.03.2023 Gara: “Ilbono – U.S. Settimo 1967” del 26.02.2023 Campionato: Seconda Categoria
Reclamo proposto da: G.S. Ilbono Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 99 del C.R. Sardegna LND del 02.03.2023 Gara: “Ilbono – U.S. Settimo 1967” del 26.02.2023 Campionato: Seconda Categoria
La Società ASD Ilbono ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, Comitato Regionale Sardegna, con la quale, in ordine alla gara emarginata, venivano inflitte le sanzioni sportive della inibizione sino al 30 aprile 2023 per il Dirigente Luigi Di Maio, della squalifica per due giornate per i tesserati Mattia Mulas e Luca Cotza, nonché per l’Ammenda di €.65,00. Nel proprio atto di impugnazione la società, previa contestazione della decisione, conclude chiedendo l’annullamento, oppure la riduzione, della inibizione del Dirigente, l’annullamento della squalifica dei due calciatori, nonché l’annullamento o la riduzione dell’ammenda. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e analizzate le argomentazioni della reclamante, ricorda, preliminarmente che a norma dell’articolo 76 CO II del C.G.S., il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Ciò doverosamente premesso, atteso che il tema è dirimente per il proseguo della disamina, dalle carte in atti si evince che il reclamo è stato depositato il giorno successivo alla pubblicazione nel C.U., senza essere preceduto dal previsto preannuncio. La norma impone che il reclamo deve essere preceduto dal preannuncio, indicando le modalità attraverso le quali tale dichiarazione deve pervenire, corredata dalla prova del versamento del contributo e dalla trasmissione della stessa, via pec, anche alla controparte interessata, nelle ipotesi in cui ciò sia prescritto. Orbene, nel caso in esame il reclamo pur essendo stato depositato il giorno successivo alla pubblicazione della decisione, circostanza che astrattamente potrebbe assolvere anche a quelle che sono le funzioni del preannuncio, non può essere dichiarata l’ammissibilità stante la prevista propedeuticità della dichiarazione di preannuncio così come prevista anche nella nuova stesura del Codice. Per quanto esposto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
l’inammissibilità del reclamo per violazione dell’articolo 76 CO II del C.G.S. Dispone l’incameramento del contributo.
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