C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/03/2023 – Delibera – gara del 19/ 3/2023 SEUI ARCUERI – ATLETICO FC SANLURI
gara del 19/ 3/2023 SEUI ARCUERI - ATLETICO FC SANLURI
Il Giudice Sportivo, -letto il referto arbitrale e il relativo supplemento; -rilevato che il direttore di gara riferisce che nel corso della seconda frazione di gioco alcuni tifosi del Seui Arcuerì facevano oggetto due calciatori avversari di versi razzisti e in particolare, al 38' del secondo tempo, un sostenitore della squadra di casa urlava ripetutamente epiteti di chiara natura razzista all'indirizzo degli stessi giocatori, costringendo l'arbitro a interrompere per circa un minuto il gioco, al fine di far cessare la sua condotta; - che un dirigente del Seui Arcueri si prodigava quindi fattivamente riuscendo a far allontanare il predetto sostenitore dalla tribuna e consentendo al direttore di gara di far riprendere l'incontro; - ritenuto che l'accaduto rientri nella fattispecie dell'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che al comma 4 prescrive la responsabilità delle società per il comportamento dei propri sostenitori, qualora avvengano fatti che siano ritenuti espressione di discriminazione; -visto l'art. 28 commi 4 e 7 del C.G.S.,
DELIBERA
di infliggere alla Società Seui Arcuerì la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Valutata la collaborazione prestata dalla Società al fine di contenere la condotta sopra descritta, si dispone altresì la sospensione dell'esecuzione della sanzione sottoponendo la società ad un periodo di prova della durata di un anno (art. 28, comma 7 del C.G.S.).