C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 25/ 3/2023 LAURAS – CALANGIANESE

gara del 25/ 3/2023 LAURAS - CALANGIANESE

Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e il relativo supplemento e rilevato che: - fin da prima dell'inizio della gara, già durante la fase di riscaldamento, l'arbitra veniva fatta oggetto di riprovevoli cori di natura gravemente offensiva e sessista da parte di diverse decine di tifosi della società Lauras; - per tutta la durata della gara i tifosi locali reiteravano la predetta condotta nei confronti dell'arbitro, rivolgendole cori ancora più triviali e gravemente lesivi della sua dignità personale; - gli stessi tifosi del Lauras, nel corso della gara, accendevano diversi fumogeni a ridosso del recinto di gioco e facevano esplodere numerosi petardi; Considerato che il comma 4 dell'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva statuisce che le società "sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione" e che nel caso di specie la reiterata condotta, posta in essere da un significativo numero di sostenitori, rientri pacificamente nella suddetta previsione;

P.Q.M.,

ai sensi dell'art. 28, commi 4 e 7 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla Società Lauras le seguenti sanzioni: - obbligo di disputare una gara a porte chiuse con la sospensione dell'esecuzione della sanzione, sottoponendo la società ad un periodo di prova della durata di un anno (art. 28, comma 7 del C.G.S.); - ammenda di Euro 150,00.

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