C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 73/A GIAIMO VINCENZO Avverso squalifica per quattro gare Campionato Under 17 Reg.le Girone “C” Gara: Gescal – New Eagles 2010 del 28.01.2023 – C.U. n. 284/sgs 110 del 31.01.2023.
Procedimento n. 73/A
GIAIMO VINCENZO Avverso squalifica per quattro gare Campionato Under 17 Reg.le Girone “C” Gara: Gescal – New Eagles 2010 del 28.01.2023 – C.U. n. 284/sgs 110 del 31.01.2023.
Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’Avv. Fabiana Barone impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio figlio Giaimo Vincenzo e chiede la revoca della sanzione a suo carico sostenendo, in buona sintesi, che lo stesso non abbia partecipato ad alcuna rissa e che la sua individuazione da parte dell’arbitro sia un errore di percezione. A tal fine produce stralcio di un video estrapolato dall’applicazione di messaggistica WhatsApp che proverebbe quanto fin qui affermato così come chiede ammettersi prova per testi sul medesimo punto. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante all’udienza odierna avendone fatto rituale e tempestiva richiesta. La Corte Sportiva di Appello preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova per testi poiché nel giudizio di appello non è ammessa alcuna prova testimoniale basandosi il giudizio sugli atti ufficiali di gara potendo la reclamante, al più, produrre documenti a discolpa purchè indispensabili ai fini del decidere. Parimenti inammissibile risulta la produzione del breve video estrapolato da una applicazione di messaggistica, infatti, sul punto giova ricordare che l’art. 61, comma 1, CGS ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare. In altri termini la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1 CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2 CGS individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione” (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022). Tale video peraltro non offre quelle garanzie previste dalla normativa federale sopra richiamata. Letto il referto di gara si rileva che 46’ del 2° t. è stato espulso il n.6 della Soc. New Eagles il quale una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, nel lasciare il terreno, di gioco colpiva un calciatore avversario con un pugno così scatenando una colluttazione che vedeva coinvolti quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre. Inizialmente la rissa aveva luogo nei pressi del campo per destinazione, successivamente, a seguito dell’ingresso in campo di alcuni sostenitori della Soc. Gescal, che intervenivano alla rissa, questa si spostava all’interno del terreno di gioco. Tra i partecipanti alla rissa il direttore di gara individuava tra gli altri in n.8 Giaimo Vincenzo. In ragione di quanto sopra, sebbene la tesi difensiva non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, pur tuttavia questa Corte ritiene di dover rideterminare in termini più equi la sanzione a carico del calciatore Giaimo Vincenzo atteso che dagli atti appare che il comportamento violento in danno degli avversari non sia risultato di particolare gravità per cui la sanzione ben può essere contenuta nel minimo edittale di cui all’art. 38 C.G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore Giaimo Vincenzo in tre gare per l’effetto dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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