C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento 69/A A.S.D. FINCANTIERI (PA) Avverso: a) ammenda di € 1000,00; obbligo di disputare n.4 gare a porte chiuse; c) inibizione fino al 5.3.2023 del sig. Calisti Stefano; d) squalifica fino al 20.02.2023 dell’allenatore sig. Giuseppe Di Fresco; e) squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. D’Alessandro Alex Mario; f) squalifica per dieci gare a carico del calciatore sig. Marino Gioacchino; g) squalifica per otto gare a carico dei calciatori sig.ri Lobianco Vincenzo, Prestigiacomo Alfonso, Schiavo Mattia e Vermiglio Salvatore. Campionato Under 17 Girono “B” Gara: Sporting Termini – Fincantieri del 28.01.2023 – C.U. n. 284/sgs 110 del 31.01.2023.

 

Procedimento 69/A

A.S.D. FINCANTIERI (PA) Avverso: a) ammenda di € 1000,00; obbligo di disputare n.4 gare a porte chiuse; c) inibizione fino al 5.3.2023 del sig. Calisti Stefano; d) squalifica fino al 20.02.2023 dell’allenatore sig. Giuseppe Di Fresco; e) squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. D’Alessandro Alex Mario; f) squalifica per dieci gare a carico del calciatore sig. Marino Gioacchino; g) squalifica per otto gare a carico dei calciatori sig.ri Lobianco Vincenzo, Prestigiacomo Alfonso, Schiavo Mattia e Vermiglio Salvatore. Campionato Under 17 Girono “B” Gara: Sporting Termini – Fincantieri del 28.01.2023 – C.U. n. 284/sgs 110 del 31.01.2023.

Con preannuncio di reclamo del 02.02.2023 e successivo invio dei motivi l’A.S.D. Fincantieri, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate e ne chiede in parte la revoca ed in parte una rimodulazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che i fatti così come descritti dal direttore di gara nel referto non corrispondono alla realtà dei fatti soprattutto per quanto attiene alla responsabilità attribuita ai presunti sostenitori della reclamante che non sarebbe dato capire come l’arbitro abbia potuto identificarli come appartenenti alla Fincantieri. La stessa reclamante inoltre ammette la responsabilità dei sig.ri Marino, Lo Bianco, Prestigiacomo, Schiavo e Vermiglio che dichiara di avere sospeso da ogni attività avendo con il loro comportamento antisportivo violato tutti i principi del Far Play. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame è inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito poiché il preannuncio di reclamo, sebbene inviato a mezzo p.e.c. ufficiale della società, non risulta sottoscritto né a mezzo firma digitale né con segno grafico. (Cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. dec. N. 12 del 5.2.2021 e dec. 32 del 11.5.2022)

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00) non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it