C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 345 CSAT 24 del 14/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 95/A A.S.D. POL. S. ALESSIO (ME) – Appello avverso squalifica per quattro gare di Di Benedetto Graziano. Campionato di Promozione, gir. C, gara: A.S.D. Pol. S. Alessio-Gescal del 26/02/2023. Comunicato Ufficiale 325 del 28/02/2023.

Procedimento n. 95/A

A.S.D. POL. S. ALESSIO (ME) – Appello avverso squalifica per quattro gare di Di Benedetto Graziano. Campionato di Promozione, gir. C, gara: A.S.D. Pol. S. Alessio-Gescal del 26/02/2023. Comunicato Ufficiale 325 del 28/02/2023.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo del 01.03.2023 e successivo invio, nei termini, dei motivi, la A.S.D. Polisportiva S. Alessio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione indicata in epigrafe irrogata dal GST al calciatore sig. Di Benedetto Graziano chiedendo di ridurre la squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame ed in linea con la sanzione applicata al giocatore della squadra avversaria anch'egli espulso. La reclamante asserisce, in buona sostanza, che in relazione ai fatti che hanno portato alla espulsione di entrambi i giocatori interessati (il sig. Di Benedetto Graziano e il giocatore avversario sig. La Vecchia Marco), non si comprende la disparità di trattamento sanzionatorio applicata dal GST che ha squalificato per quattro gare il giocatore della Polisportiva S. Alessio e per una gara il giocatore della GESCAL. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 34’ del 1° tempo regolamentare il giocatore Di Benedetto Graziano veniva in un primo momento ammonito dall'arbitro in quanto “a seguito di un presunto fallo per il portiere non concesso, una volta che il pallone usciva dalla linea laterale dopo 5 secondi circa, lo stesso a gioco fermo” correva dalla sua porta per andare a protestare e subito dopo espulso perché “andava faccia a faccia con il calciatore avversario numero 10 della società Gescal, il Sig. La Vecchia, prima spingendolo con il petto e successivamente mettendogli una mano alla gola in maniera provocatoria all'altezza del centrocampo. Dopo averlo espulso, uscendo si avvicinava minaccioso anche verso il sottoscritto ma veniva fermato dai compagni che lo invitavano ad uscire. All'altezza della linea laterale, uscendo verso gli spogliatoi, andava a provocare nuovamente il n. 10 scatenando una seconda mass confrontation che veniva sedata dai dirigenti e calciatori solo dopo 4 minuti”. Alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto, appare indubbio che la condotta attribuita al calciatore sig. Di Benedetto Graziano integri pienamente la condotta violenta, oltraggiosa e minacciosa per la quale è stato sanzionato con quattro giornate di squalifica. Fermo quanto sopra, precisato che questa Corte debba in questa sede esprimersi esclusivamente sui fatti occorsi al giocatore della reclamante e che non possa in alcun modo operare in termini comparativi con la sanzione inflitta a diverso calciatore, non oggetto del presente giudizio, pare comunque acconcio rilevare che, dalla lettura integrale del referto arbitrale, le condotte segnalate dalla reclamante appaiano di differente gravità, tali pertanto da poter dare luogo a sanzioni differenti. Ciò precisato, in ragione della gravità del fatto sanzionato, si ritiene non sussistano validi motivi per riformare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Benedetto Graziano in primo grado, che appare congrua e, pertanto, deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

 

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