C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 01/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 40 2022/2023 della società A.S.D. SILEA IMPRESA CALCIO (matr. 955078). Gara di Trofeo Veneto Orientale/D, 3^ giornata di Andata del 19.1.2023 LIBERTAS CEGGIA-SILEA IMPRESA CALCIO.

Reclamo n. 40 2022/2023 della società A.S.D. SILEA IMPRESA CALCIO (matr. 955078). Gara di Trofeo Veneto Orientale/D, 3^ giornata di Andata del 19.1.2023 LIBERTAS CEGGIA-SILEA IMPRESA CALCIO.

La società SILEA IMPRESA CALCIO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Antonio Tommasi, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di San Donà di Piave e pubblicato sul C.U. 34 del 25.1.2023: - Squalifica per n. 3 giornate a carico del sig. Francesco Mauro TRIPI (calciatore): n. 1 giornata per doppia ammonizione e n. 2 giornate per offese all’Arbitro alla notifica del provvedimento di espulsione. Il reclamo, non preannunciato, è stato trasmesso alla segreteria della Corte il 30 gennaio u.s., contrariamente alle disposizioni di cui all’art. 76 CGS secondo cui il termine per presentare il preannuncio di reclamo alla Corte è fissato in due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (co. 2), mentre quello entro cui deve essere depositato il ricorso è fissato in cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (co. 3). Non è necessaria la proposizione del preannuncio allorquando il reclamo sia presentato nei termini previsti per il primo (C.U. 132/CSA 2018/2019).

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, essendosi alla data del 30 gennaio 2023 il potere di impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato,

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società SILEA IMPRESA CALCIO e dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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