C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 01/02/2023 – Delibera – Prot. 11247/28 pfi22-23/PM/vdb nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. DARIO BABIC, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Mediatec Luparense C5 e attualmente tesserato per la società A.S.D. Vicenza Calcio a 5; 2. la società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 (matr. 937868).
Prot. 11247/28 pfi22-23/PM/vdb nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. DARIO BABIC, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Mediatec Luparense C5 e attualmente tesserato per la società A.S.D. Vicenza Calcio a 5; 2. la società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 (matr. 937868).
Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente dott. Sergio CAVALLERO Componente Risultano presenti all’udienza: il sig. DARIO BABIC; il sig. OGNJEN KOKOROVIC, rappresentante della società A.S.D. VICENZA CALCIO A 5. Non risulta presente all’udienza: la società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5. La Procura federale è rappresentata dall’avv. Francesco KELLER, in collegamento da remoto. Nulla opponendo il rappresentante della Procura federale, viene autorizzata la partecipazione a giudizio del rappresentante della società Vicenza Calcio a 5 per la quale il calciatore Babic è attualmente tesserato. Il Tribunale rileva preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 17 gennaio 2023 a seguito rinvio disposto dal Tribunale, stante la mancata comparizione del sig. Dario Babic all’udienza del 29 novembre 2022, nonché la mancata prova agli atti dell’avvenuta comunicazione allo stesso circa la fissazione udienza per quel giorno. Ritenuta l’opportunità di chiudere il dibattimento nella stessa udienza programmata per la discussione della posizione del sig. Dario Babic, anche ai fini della valutazione dei profili e del grado di responsabilità di tutti i soggetti deferiti e della quantificazione dell’eventuale sanzione, il Tribunale rinviava, anche per la posizione della società A.S.D. Mediatec Luparense C5, la chiusura del dibattimento all’odierna riunione del 17 gennaio 2023 alle ore 15:00. Il Tribunale dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. sig. DARIO BABIC, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 20.5.2022, nel corso della gara A.S.D. Arcade Calcio a 5 – A.S.D. Mediatec Luparense C5 valevole per i Play Off del Campionato di Serie D di Calcio a 5, colpito con una violenta testata al volto il calciatore avversario sig. Federico Olivotto, facendogli perdere conoscenza e procurandogli un trauma cranio facciale commotivo, la frattura delle ossa nasali, distorsione cervicale e contusione dorso lombare con prognosi di 20 giorni; 2. società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Dario Babic, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale dà atto che, attesa la gravità della condotta contestata, la Procura federale non ha prestato il consenso alla proposta di accordo ex art. 126 CGS. L’avv. Keller, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, procede ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. DARIO BABIC squalifica per n. 10 giornate effettive società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 ammenda di Euro 1.000,00. La Procura federale precisa che la quantificazione della sanzione in n. 10 giornate è basata sull’assenza di resipiscenza da parte del calciatore Babic nell’immediatezza del fatto. Il sig. Babic si riporta alla memoria difensiva in atti. Precisa altresì che ritiene non essere stati sufficientemente approfonditi in sede di indagini i profili riguardanti tutte le vicende antecedenti all’episodio e descritte nella memoria (in particolare la gomitata del calciatore Olivotto al calciatore Babic e la provocazione relativa alle offese nei confronti della madre di quest’ultimo), così come il fatto in quanto tale che, ad avviso del calciatore, non riveste i contorni della violenza. Il Tribunale si riserva di decidere. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, sciogliendo la riserva di cui sopra, ritenuta l’opportunità, dispone di acquisire dai Direttori della gara in oggetto supplemento di rapporto all’eventuale sussistenza di atteggiamenti non sportivi da parte del calciatore Federico Olivotto nei confronti del calciatore Dario Babic e di altri tesserati della società Mediatec Luparense C5 e, in caso positivo, riferire. Dispone inoltre l’acquisizione delle distinte di gara della medesima competizione disputate dalla società Arcade Calcio a 5 successivamente a quella in oggetto. Il supplemento di rapporto dovrà essere trasmesso alla segreteria del Tribunale entro il 24 gennaio p.v. ed analogamente per la stessa data dovranno essere acquisite le distinte di cui sopra. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa alle parti entro il 26 gennaio p.v. Conseguentemente il procedimento è rinviato alla riunione di martedì 31 gennaio 2023 alle ore 15:00. Si comunichi alle parti, ai Direttori di gara e alla segreteria del Comitato.
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