C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 08/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 37 2022/2023 della società SSDARL REAL MARTELLAGO (matr. 914280). Gara di Under 19 Elite/D, 1^ giornata di Ritorno del 14.1.2023 PORTOMANSUE-REAL MARTELLAGO.
Reclamo n. 37 2022/2023 della società SSDARL REAL MARTELLAGO (matr. 914280). Gara di Under 19 Elite/D, 1^ giornata di Ritorno del 14.1.2023 PORTOMANSUE-REAL MARTELLAGO.
La società REAL MARTELLAGO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Claudio Franzoi, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 68 del 18.1.2023: - Squalifica fino al 30.6.2023 comminata al calciatore Elia BETTIN: espulso dal campo per aver colpito con un pugno al viso un avversario, alla notifica del provvedimento colpiva, con maggiore violenza, un altro avversario e manteneva un atteggiamento aggressivo nei confronti dei presenti, nonché offensivo nei confronti del Direttore di gara (artt. 38 e 39 CGS). In sede di appello alla Corte la società Real Martellago, dopo aver preso visione del referto arbitrale così come previsto dall’art. 76 co. 5 CGS, motiva il proprio reclamo segnalando che il Bettin avrebbe colpito un avversario dopo essere intervenuto in soccorso di un compagno il quale, a seguito di un provvedimento di espulsione, sarebbe stato ripetutamente colpito alla nuca da giocatori del Portomansuè. A quel punto si sarebbe generata una mass confrontation nella quale sarebbe intervenuto anche uno spettatore, entrato superando la rete di recinzione. Vistosi accerchiato, il Bettin avrebbe reagito in modo scomposto nel tentativo di divincolarsi. La società Real Martellago conclude chiedendo alla Corte di riformare la sanzione comminata, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Elia Bettin in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società REAL MARTELLAGO; esaminata la documentazione agli atti; sentito il Direttore di gara, il quale ha confermato la dinamica descritta nel supplemento di rapporto, da cui risulta quanto segue: - i pugni sferrati nei confronti degli avversari sono stati due; - la condotta è stata violenta, aggressiva ed ingiuriosa nei confronti di tutti; - il Bettin non ha agito per propria difesa, né per difendere alcuno; - lo spettatore è in realtà entrato nel terreno di gioco nel tentativo di calmare il Bettin stesso fra il primo e il secondo atto di violenza (pugno), quest’ultimo inferto senza alcuna motivazione apparente. Ritenuto pertanto che la sanzione comminata non è certamente sproporzionata in rapporto al comportamento violento del calciatore Elia Bettin;
PQM
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo della società REAL MARTELLAGO confermando il provvedimento comminato dal Giudice di prime cure. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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