C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 15/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 54 2022/2023 della società A.S.D. SANVE MILLE (matr. 932156). Gara di Coppa Veneto di Calcio a 5 Serie C2/H, 2^ giornata di Ritorno del 17.2.2023 SANVE MILLE-ARCADE C5.
Reclamo n. 54 2022/2023 della società A.S.D. SANVE MILLE (matr. 932156). Gara di Coppa Veneto di Calcio a 5 Serie C2/H, 2^ giornata di Ritorno del 17.2.2023 SANVE MILLE-ARCADE C5.
La società SANVE MILLE, nella persona del suo rappresentante legale sig. Stefano DONADON, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 55 del 22.2.2023 di Calcio a 5: - squalifica fino al 31.5.2023 comminata al calciatore ZAIA Filippo in quanto al termine della gara si dirigeva verso la tribuna irridendo ai tifosi avversari, da cui è iniziata la rissa alla quale lo Zaia partecipava attivamente, colpendo e venendo colpito ripetutamente dai tifosi avversari. La reclamante, in sede di Appello alla Corte, specifica che il giocatore Zaia non sarebbe mai stato a contatto con i tifosi; l’esultanza a cui si riferisce con l’espressione “irridendo i tifosi avversari” sarebbe scaturita quasi a metà campo e non in prossimità della tribuna. Allega inoltre, quale mezzo di prova, ripresa video. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società SANVE MILLE; interpellato personalmente il Direttore di gara, il quale ha integralmente confermato il proprio rapporto di gara, rilevato che non è possibile utilizzare quale mezzo di prova la ripresa televisiva offerta in comunicazione dalla società Sanve Mille, posto che non offre piena garanzia tecnica e documentale, giusto il disposto dell’art. 61 co. 2 CGS; considerato altresì che il rapporto di gara costituisce ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati;
PQM
delibera di respingere il reclamo della società SANVE MILLE e confermare i provvedimenti irrogati dal Giudice Sportivo regionale. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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