C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 15/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 56 2022/2023 della società A.S.D. ARCADE CALCIO A 5 (matr. 943016). Gara di Coppa Veneto di Calcio a 5 Serie C2/H, 2^ giornata di Ritorno del 17.2.2023 SANVE MILLE-ARCADE C5.
Reclamo n. 56 2022/2023 della società A.S.D. ARCADE CALCIO A 5 (matr. 943016). Gara di Coppa Veneto di Calcio a 5 Serie C2/H, 2^ giornata di Ritorno del 17.2.2023 SANVE MILLE-ARCADE C5.
La società ARCADE CALCIO A 5, nella persona del suo rappresentante legale sig. Christian ZUSSA, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 55 del 22.2.2023 di Calcio a 5: - squalifica sino al 31.3.2023 comminata al calciatore OLIVOTTO Federico in quanto non si è attivato in nessuna maniera per aiutare l’Arbitro a sedare la rissa alla quale hanno partecipato giocatori e pubblico di entrambe le società, anzi lo irrideva ripetutamente. La reclamante, in sede di appello alla Corte, afferma che la scelta dell’Olivotto di defilarsi rispetto a quanto stava accadendo nel rettangolo di gioco era dovuta al fatto di non voler alimentare ulteriormente il clima di tensione che si era generato. Contrariamente a quanto descritto nella motivazione del Giudice Sportivo, avrebbe, in quanto capitano, coadiuvato il Direttore di gara nel portare a termine la gara reprimendo le intemperanze dei propri giocatori dopo che erano state loro comminate due espulsioni. Conclude chiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società ARCADE CALCIO A 5; esaminata la documentazione agli atti; interpellato personalmente il Direttore di gara, il quale ha integralmente confermato il proprio rapporto di gara, considerato altresì che il rapporto di gara costituisce ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati;
PQM
delibera di respingere il reclamo della società ARCADE CALCIO A 5 e confermare i provvedimenti irrogati dal Giudice Sportivo regionale. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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