C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 22/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 68 2022/2023 della società U.S.D CADORE (matr. 69282). Gara di Seconda categoria/B, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 PIZZOLETTA – CADORE

Reclamo n. 68 2022/2023 della società U.S.D CADORE (matr. 69282). Gara di Seconda categoria/B, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 PIZZOLETTA - CADORE

La società CADORE, nella persona del suo rappresentante legale sig. Giacomo Michele CASERTA, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona e pubblicato sul C.U. 52 del 8.3.2023 a pag. 22: - squalifica per n. 4 gare effettive comminata al calciatore CISERANI Riccardo: espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento teneva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del Direttore di gara. La reclamante, in sede di appello alla Corte, ricostruisce l’episodio così come si sarebbe svolto: all’estrazione del secondo cartellino giallo il calciatore avrebbe protestato con l’Arbitro in quanto riteneva ingiusto il provvedimento, venendo allontanato quasi subito dal proprio capitano. Non ci sarebbero state minacce né tantomeno l’avrebbe toccato. Conclude chiedendo la riforma della decisione del Giudice di prime cure, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ciserani in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CADORE; esaminata la documentazione agli atti; ritenuto il valore di fede privilegiata del referto di gara ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS; sentito personalmente l’Arbitro, il quale ha confermato quanto indicato nel referto arbitrale; ritenuto comunque più congruo ridurre la sanzione a n. 3 giornate, tenendo conto di n. 1 giornata con riferimento alla doppia ammonizione e di n. 2 giornate per la condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro.

PQM

delibera di accogliere il reclamo della società CADORE riformando la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona e riducendo la sanzione della squalifica a carico del calciatore CISERANI Riccardo a n. 3 gare effettive. La tassa reclamo non viene addebitata.

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