C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 29/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 73 2022/2023 della società F.C.D. VALGATARA (matr. 69487). Gara di Under 19 Elite/A, 10^ giornata di Ritorno del 18.3.2023 TEAM S. LUCIA GOLOSINE-VALGATARA (1-0).

Reclamo n. 73 2022/2023 della società F.C.D. VALGATARA (matr. 69487). Gara di Under 19 Elite/A, 10^ giornata di Ritorno del 18.3.2023 TEAM S. LUCIA GOLOSINE-VALGATARA (1-0).

La società VALGATARA, nella persona del suo rappresentante legale sig. Silvano CALIARI, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 90 del 22.3.2023 a pag. 2196: - rigetto del reclamo in primo grado avverso la regolarità della gara a cui ha partecipato il calciatore AMBROSIO Francesco (Team S. Lucia Golosine) pur essendo stato colpito da squalifica per recidività in ammonizione nel campionato di Promozione, pubblicata sul C.U. 88 del 15.3.23. Il preannuncio di reclamo è stato correttamente trasmesso alla segreteria della Corte in data 22 marzo 2023 alle ore 16:28, mentre il relativo reclamo è stato depositato in data 23 marzo alle ore 17:43 contrariamente alle disposizioni pubblicate sul C.U. 104/A della FIGC che prevede l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti. In osservanza di tali previsioni, il termine entro cui avrebbe dovuto essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte erano le ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, essendosi alla data del 24 marzo 2023 alle ore 17:43 il potere di impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società VALGATARA e dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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