C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 12/04/2023 – Delibera – Prot. 17425/213 pfi22-23 PM/ps nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. GIUSEPPE COSOLETO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Borgo San Pancrazio; 2. la società POL. BORGO SAN PANCRAZIO (matr. 69807).

Prot. 17425/213 pfi22-23 PM/ps nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. GIUSEPPE COSOLETO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Borgo San Pancrazio; 2. la società POL. BORGO SAN PANCRAZIO (matr. 69807).

Il Collegio è composto dai signori: avv. ANDREA URBANI Presidente, in collegamento da remoto dott. SERGIO CAVALLERO Componente dott. SALVATORE SCIUTO Componente Risultano presenti all’udienza il sig. GIUSEPPE COSOLETO e la società POL. BORGO SAN PANCRAZIO, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea BACCIGA del foro di Verona. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Giulia CONTI. La presente udienza del Tribunale Federale Territoriale fa seguito al rinvio disposto nella riunione del 7 marzo 2023 nella quale si disponeva di acquisire dalla Procura federale il verbale di audizione del sig. Michele Franchini, Arbitro della gara Noi La Sorgente-Borgo San Pancrazio, al fine di stabilire se il sig. Giuseppe Cosoleto avesse preso parte alla gara con la maglia n. 4 o n. 5 e se, in occasione dell’appello pregara, il Direttore avesse verificato l’identità dei giocatori con il relativo numero di maglia. La predetta documentazione perveniva alla segreteria del Tribunale nei termini fissati.

Il rappresentante della Procura eccepisce in via preliminare l’irritualità della disposta audizione del Direttore di gara; si riporta integralmente agli atti e conclude riproponendo le sanzioni così come formulate nella riunione del 21 febbraio u.s.: sig. GIUSEPPE COSOLETO n. 8 giornate di squalifica, da scontarsi in parte nel campionato di competenza e, per la rimanenza, nel successivo campionato 2023/2024; società POL. BORGO SAN PANCRAZIO Euro 800,00 di ammenda. Il difensore, in via preliminare chiede l’archiviazione del procedimento per non aver commesso il fatto da parte del calciatore deferito e, in via subordinata, il minimo della sanzione da scontarsi nel campionato successivo a quello in corso. L’avv. Conti precisa che le otto giornate di squalifica sono giustificate dalla condotta particolarmente cruenta posta in essere dal Cosoleto, il quale ha colpito al volto il calciatore Adami impugnando una scarpetta di gioco con tacchetti provocandogli un trauma facciale a livello della regione temporale destra. Il difensore ribadisce che le otto giornate proposte dalla Procura appaiono eccessive rispetto al fatto contestato. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 17425/213 pfi22-23 PM/ps; sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Conti; ritenuti confermati i fatti così come accertati in sede istruttoria; verificato che il Direttore di gara ha confermato che il giocatore Giuseppe Cosoleto ha indossato la maglia n. 5 durante la gara Noi la Sorgente-Borgo San Pancrazio del 11.9.22; ritenuta congrua la richiesta della Procura;

PQM

delibera di infliggere le seguenti sanzioni: sig. Giuseppe COSOLETO n. 8 giornate di squalifica; società POL. BORGO SAN PANCRAZIO Euro 800,00 di ammenda.

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