C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 09/12/2022 – Delibera – GARA DEL 6/11/2022 POLIMNIA CALCIO – FOGGIA INCEDIT
GARA DEL 6/11/2022 POLIMNIA CALCIO - FOGGIA INCEDIT
Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; RITENUTO IN FATTO La società ASD POLIMNIA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD FOGGIA INCEDIT, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD FOGGIA INCEDIT la posizione irregolare del calciatore COCINELLI GIOVANNI (29/08/203), che a detta dell'istante era stato impiegato dalla resistente durante l'incontro in oggetto sebbene non avesse scontato la squalifica per due giornate, giusta C.U. 46 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 20.10.22. In particolare, la ricorrente evidenziava che il predetto tesserato avrebbe dovuto terminare di scontare la seconda delle due giornate di squalifica nella gara oggetto di ricorso, ritenendo che la prima giornata di squalifica dovesse ritenersi scontata nella gara del 30.10.22, per effetto della sospensione della gara del 23.10.22 per infortunio all'arbitro, giusta C.U. n.ro 49 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 27.10.22. La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 1 del CGS. La resistente non faceva pervenire proprie deduzioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD POLIMNIA non sia fondato e vada respinto per le seguenti motivazioni. Ad avviso di questo Giudice, nella fattispecie deve applicarsi quanto previsto dall'ultima parte del 4º comma dell'art. 21 del C.G.S. che prevede quanto segue: "Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara." Ciò posto, dall'esame del referto di gara del 23.10.22 si evince che la società ASD FOGGIA INCEDIT non ha schierato il tesserato COCINELLI GIOVANNI che, pertanto, ha iniziato a scontare la squalifica nel predetto incontro e terminerà di scontare la squalifica nel prosieguo della gara, come previsto dalla norma richiamata. Quanto alla seconda delle due giornate di squalifica, è pacifico che la sanzione sia stata scontata in occasione della successiva gara del 30.10.22, sicché la posizione del calciatore COCINELLI GIOVANNI nella gara oggetto della presente decisione era regolare. Per tali motivi il GST,
DELIBERA
- di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD POLIMNIA, addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante; - di confermare il risultato della gara in oggetto di 2 - 2 come conseguito sul campo.