C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/01/2023 – Delibera – Con reclamo trasmesso il 17.12.2022, preceduto da rituale preannuncio del 12.12.202 e dalla ricezione degli atti di gara, avvenuta il 13.12.2022, la A.S.D. POLIMNIA CALCIO ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 73 del 9.12.2022, con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara del campionato di Eccellenza, disputata il 6.11.2012, con il FOGGIA INCEDIT, ha confermato il risultato di 2-2 conseguito sul campo, rigettando il ricorso della stessa A.S.D. Polimnia, con addebito della relativa tassa sul conto dell’istante.
Con reclamo trasmesso il 17.12.2022, preceduto da rituale preannuncio del 12.12.202 e dalla ricezione degli atti di gara, avvenuta il 13.12.2022, la A.S.D. POLIMNIA CALCIO ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 73 del 9.12.2022, con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara del campionato di Eccellenza, disputata il 6.11.2012, con il FOGGIA INCEDIT, ha confermato il risultato di 2-2 conseguito sul campo, rigettando il ricorso della stessa A.S.D. Polimnia, con addebito della relativa tassa sul conto dell’istante.
La reclamante ha censurato la decisione impugnata per un duplice ordine di motivi, di seguito riassunti. In via preliminare, ha contestato che il provvedimento del G.S. sia stato pubblicato in una data successiva (9.12.2022) a quella in cui è stato adottato (6.12.2022), come risulta dal C.U. n. 73. A dire della reclamante, tale divergenza comporta la nullità del provvedimento stesso, poiché integra la violazione dell’art. 68 comma 3, C.G.S., a mente del quale la decisione viene pubblicata nello stesso giorno in cui è stata adottata. Nel merito, ha lamentato l’impiego in corso di gara, da parte della Foggia Incedit, del calciatore Cocinelli Giovanni, sull’assunto che questi non aveva finito di scontare la squalifica di due giornate, comminatagli dal G.S., in seguito alla partita di campionato del 16.10.2022 (C.U. n. 46 del 20.10.2022). In particolare, la A.S.D. Polimnia sostiene che la prima delle due partite in cui il calciatore avrebbe dovuto scontare la prima delle due giornate, ovvero quella del 23.10.2022 (Corato Foggia 1946-Foggia Incedit), non aveva acquisito un risultato valido agli effetti della classifica, in quanto la gara era stata sospesa al termine del primo tempo per infortunio dell’arbitro. In conseguenza il calciatore aveva scontato la prima delle due giornate nella successiva gara di campionato del 30.10.2022 e, pertanto, non avrebbe dovuto essere impiegato – come invece avvenuto - in quella del 6.11.2022, disputata contro la Polimnia. Per quanto innanzi, la reclamante ha richiesto, in via preliminare, la nullità della gravata decisione, per violazione dell’art. 68 c. 3 C.G.S., in combinato disposto con l’art. 13 co. 1 NOIF. In ogni caso la riforma del provvedimento impugnato, per la posizione irregolare del tesserato Coccinelli, con applicazione a carico della Foggia Incedit del risultato di 0-3 in suo favore: il rimborso delle tasse reclamo versate per il doppio grado di giudizio. All’udienza tenutasi il 27.12.2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Giulio De Stratis il quale, previa illustrazione dei motivi di riforma, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte si è riservata la decisione e, all’esito, ha depositato il relativo dispositivo. Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento, per quanto di seguito evidenziato. In ordine al primo motivo di ricorso, vero è che l’art. 68 C.G.S. prevede al comma 3 che “la decisione viene pubblicata lo stesso giorno in cui viene adottata”, in attuazione della nota e condivisibile esigenza di speditezza che deve contraddistinguere lo svolgimento del processo sportivo. In primo luogo però, è da dubitare che il termine previsto dall’art. 68 del CGS abbia carattere perentorio in senso proprio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine stesso. In ogni caso, la ratio sottesa alla norma non risulta tradita nella fattispecie all’esame, in quanto la riscontrata divergenza non ha inciso sui principi di ragionevole durata del processo di primo grado, né su quelli di parità delle parti e del contraddittorio, nonché sugli altri principi del giusto processo, così come codificati nell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva Coni. La violazione assunta non si è concretata, in definitiva, in una compressione del diritto alla difesa della reclamante, né ha comportato l’allungamento del giudizio oltre il termine di novanta giorni, prevista nell’ex art. 54 C.G.S. È, infatti, principio acquisito alla giustizia sportiva che la violazione di termini endoprocessuali non rileva laddove il termine complessivo del giudizio sia stato comunque rispettato (in tal senso, tra le altre, cfr. Corte Federale d’Appello FGCI, 28 settembre 2020, n. 23). Si richiama ancora, sull’argomento, la decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite n. 13/2020 del 28 febbraio 2020, qui invocabile per analogia: “Il termine per il deposito delle motivazioni, di cui all’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, invece, non ha natura decadenziale ed è rimesso alla discrezionalità del Presidente del Collegio (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 7 marzo 2017, n. 19). Ne deriva che, in ossequio all’orientamento appena indicato, non si è verificata alcuna violazione di legge”.
Rilevato che la riscontrata irregolarità non costituisce violazione dei principi del processo sportivo sopra richiamati e che, del pari, le prerogative di difesa della stessa reclamante non hanno subito indebite compromissioni dal suo compimento, l’eccezione preliminare non appare fondata e, conseguentemente, non può essere accolta. Con riferimento al secondo motivo di ricorso e, quindi, nel merito della irregolarità della posizione contestata al calciatore Cocinelli della Foggia Incedit, la posizione della reclamante non appare supportata dallo stesso quadro normativo da essa evocato. La fattispecie è sussumibile, come ritenuto correttamente dal Giudice Sportivo di primo grado e nello stesso reclamo, nell’art. 21 co. 4 C.G.S.: “Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara (comma così integrato con il C.U. FIGC n. 165/A, pubblicato in data 25 febbraio 2020)”. Non pare potersi dubitare, alla stregua dell’evidente rigore formale del dettato normativo, che il calciatore Cocinelli dovesse necessariamente scontare la prima giornata di squalifica nel prosieguo della partita sospesa Corato-Foggia Incedit del 10.11.2022, a nulla rilevando la circostanza che tale gara si sia disputata successivamente a quella tra Polimnia e Foggia Incedit. Infatti, se fosse vera la tesi della reclamante, l’art. 21 testè citato, in ossequio al principio giuridico ubi lex voluit dixit, avrebbe dovuto prevedere espressamente che il differimento della gara sospesa (ovvero quella in cui il giocatore avrebbe dovuto scontare una delle giornate di squalifica comminate) a data successiva alla disputa di altre gare di campionato, consente al calciatore squalificato di non scontare più la squalifica nella prosecuzione della gara sospesa, bensì in quelle precedenti. Al contrario, la norma prevede espressamente - senza timore di smentita - che la squalifica debba essere necessariamente scontata proprio nella prosecuzione della gara sospesa (peraltro, la prosecuzione della gara non pare assimilabile alla diversa ipotesi di annullamento, come ritenuto dalla Polimnia, con l’eseguito richiamo al primo capoverso del comma 4 dell’art. 21). Tale posizione trova conforto anche nell’art. 33 del Regolamento della LND che, infatti, così testualmente recita: “iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita [n.b.: quella interrotta] non possono essere schierati nella prosecuzione”. Non pare potersi dubitare, allora, anche alla luce dell’articolo in ultimo citato, che il calciatore Cocinelli avrebbe dovuto scontare la sanzione nel prosieguo della gara sospesa, come affermato dal Giudice Sportivo nell’impugnato provvedimento. Anche per tale profilo di merito, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento. Tanto esposto,
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD Polimnia Calcio; 2) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto della società.
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