C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 16/03/2023 – Delibera – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI “UNDER 17” Gara: A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY – A.S.D. LEVERANO FOOTBALL del 20/02/2023, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale FIGC di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 23/02/2023 della Delegazione Provinciale di Lecce, a mezzo della quale veniva irrogata al sig. COPPOLA Marco, dirigente della società reclamante, l’inibizione fino al 28.03.2023; al sig. CACCIATORE Emanuele, allenatore della società reclamante, la squalifica fino al 09.04.2023 e alla società medesima l’ammenda di € 150,00. Rif.: art. 61 co. 1 C.G.S.

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI “UNDER 17” Gara: A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY – A.S.D. LEVERANO FOOTBALL del 20/02/2023, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale FIGC di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 23/02/2023 della Delegazione Provinciale di Lecce, a mezzo della quale veniva irrogata al sig. COPPOLA Marco, dirigente della società reclamante, l’inibizione fino al 28.03.2023; al sig. CACCIATORE Emanuele, allenatore della società reclamante, la squalifica fino al 09.04.2023 e alla società medesima l’ammenda di € 150,00. Rif.: art. 61 co. 1 C.G.S.

Ritenuto in fatto Con atto del 24 febbraio 2023 la società A.S.D. Salento Soccer Academy – a mezzo del proprio Presidente – preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso la Delegazione Provinciale di Lecce, infra specificata. Nel corpo del citato preannuncio la reclamante richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del giudice di prime cure, i quali le venivano inviati in pari data. Con atto del 28 febbraio 2023 la reclamante proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso la Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata sul C.U. n. 56 del 23 febbraio 2023, con cui quest’ultimo aveva irrogato al sig. Coppola Marco (dirigente della società) ed al sig. Cacciatore Emanuele (allenatore) le sanzioni ritenute di giustizia oltre che - nei confronti della reclamante - l’ammenda pari a € 150,00. Con decreto del 9 marzo 2023, pubblicato sul C.U. n. 136 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l’udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo. La società reclamante motiva il gravame affidando le proprie censure, sostanzialmente, ad un unico motivo, lamentando - come appare possibile arguire dalla lettura dell’impugnazione - l’erroneità della decisione gravata, per essersi quest’ultima fondata su di una descrizione degli accadimenti fuorviante e scarsamente affidabile, oltre che carente e contraddittoria sotto il profilo dell’inquadramento storico-fattuale delle circostanze verificatesi. Per controvertire l’attendibilità e credibilità (se non, probabilmente, la stessa fidefacienza) del referto di gara, atto posto ad esclusivo fondamento della pronuncia impugnata, la reclamante non formula richiesta di assunzione di prove testimoniali. Tuttavia, unitamente all’esposizione di considerazioni estemporanee e del tutto avulse dall’oggetto della controversia, produce una dichiarazione presuntivamente vergata dal dirigente accompagnatore della società A.S.D. Leverano Football (alla quale non risulta allegata neppure una copia del documento di identità del medesimo), con la quale quest’ultimo negherebbe la ricostruzione dei fatti tratteggiata dall’arbitro e riferirebbe l’assenza di condotte aggressive e minacciose da parte dei soggetti sanzionati. Conclusivamente viene chiesta una “rimodulazione” delle sanzioni sospensive e una “riformulazione” della sanzione pecuniaria, entrambe irrogate dal giudice di prime cure. Non è stata richiesta l’audizione della parte. Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 del Codice. All’esito dell’odierna udienza, dopo l’audizione - disposta d’ufficio - dell’arbitro della gara per chiarimenti, la relazione effettuata dal componente relatore e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. Considerato in diritto Il reclamo è infondato. L’atto di gravame si basa su di una ricostruzione fattuale assertiva, apodittica e meramente soggettiva ad opera della società reclamante, ulteriormente smentita a seguito della disposta audizione dell’arbitro della gara, finalizzata ad ottenere chiarimenti in ordine al referto dal medesimo redatto.

La pacifica – e non smentita – gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale di Lecce rinviene piena e convincente prova nel referto arbitrale, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti dei tesserati sanzionati. Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all’art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come i rapporti del Direttore di gara costituiscano piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente, la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d’ufficio, i poteri istruttori dell’organo giudicante - comporta la conclusione per cui l’organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., ex plurimis, Corte Federale d’Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Costituisce, peraltro, approdo costante dell’elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell’ordinamento speciale, vige il principio dell’assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA). Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (ex multis, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF), dall’altro, che detti referti sono destinati ab initio alla prova e, quindi, il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.). Poste tali premesse, l’esercizio della potestà sanzionatoria ad opera del Giudice di prime cure non appare erroneo né fallace, poiché fondatosi su di un narrato arbitrale lineare, coerente, attendibile e privo di intrinseche contraddizioni. La chiarezza della descrizione fattuale contenuta nell’atto ufficiale non è scalfita dalle censure di parte ricorrente, le quali si limitano a proporre una ricostruzione alternativa, sfornita di qualsivoglia aggancio concreto alle risultanze ufficiali e non in grado, pertanto, d’inficiare la fisionomia fattuale prospettata dall’ufficiale di gara. Quanto alle argomentazioni spese nel corpo dell’atto di reclamo va doverosamente sottolineato come, in disparte alcune censurabili considerazioni non attinenti agli eventi controversi, impiegate dalla ricorrente a suffragio delle proprie tesi - esse non possiedano la necessaria forza concettuale, idonea a privare di pregio la refertazione arbitrale. Esse si manifestano come fuorvianti, quanto alla pretesa assenza di precisione relativa alla descrizione dei comportamenti tenuti dal Carrozza e dal Cacciatore, poiché il Direttore di gara ha dettagliatamente esposto le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai due soggetti (tanto nel referto, quanto nel supplemento di rapporto e nelle precisazioni rese in data odierna dinanzi al Collegio). Inoltre, le stesse appaiono ripetutamente orientate ad evidenziare aspetti del tutto ultronei e inconferenti rispetto alla materia che qui occupa: fallaci quanto alla presunta erroneità della ricostruzione degli atti compiuti dal Cacciatore (la cui avvenuta espulsione non risulta in astratto incompatibile con un’aggressione verbale, perpetrata nei confronti dell’arbitro, avvenuta al termine del primo tempo); paradossali allorché pretendono di ricavare l’inattendibilità della descrizione offerta dall’arbitro dalla mancata specificazione - quanto alle condotte dirette verso la porta dello spogliatoio arbitrale - della propria ubicazione. Le argomentazioni difensive, infine, non colgono nel segno nel momento in cui si dolgono di una presunta scarsa perimetrazione dei comportamenti illeciti descritti, in ragione dell’utilizzo di espressioni vaghe e generiche. Il rapporto di gara, al contrario, lungi dal far residuare dubbi in ordine alla reale manifestazione degli eventi, offre un quadro completo, soddisfacente e - in ogni caso - privo di contraddizioni intrinseche o di contrasti estrinseci con altri elementi di prova a disposizione della Corte. L’acclusa dichiarazione, presuntivamente proveniente dal dirigente accompagnatore della A.S.D. Leverano Football, pur provenendo da soggetto non portatore di un interesse immediato e diretto alla riforma della decisione gravata, non può contribuire ad irrobustire le tesi della reclamante, poiché riferita a circostanze - seppur, in tesi, non collimanti con quanto riferito dall’arbitro - concretamente non contraddittorie con l’esposizione contenuta negli atti ufficiali. La sanzione pecuniaria, in virtù del comportamento negligente e violativo delle regole che presiedono all’ingresso e al transito dei soggetti nell’area inibita ai non tesserati, in occasione dello svolgimento delle gare ufficiali, non può che essere confermata, in ragione della completa e coerente esposizione degli accadimenti offerta dal Direttore di gara, il quale ha sottolineato come vi sia stata - quantomeno - una deliberata inerzia dei dirigenti della società reclamante nella gestione dell’area antistante gli spogliatoi. La responsabilità della società Salento Soccer Academy, con riferimento alle condotte del Coppola, va peraltro qualificata come diretta, ex art. 6 co. 1 C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, così

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD Salento Soccer Academy; 2) per l’effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

 

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