C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 07/04/2023 – Delibera – A.S.D. Sporting Apricena c/A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 12.3.2023 avente ad oggetto il reclamo proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio San Severo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 141 del 16.3.2023. Oggetto: artt. 35 e 36 C.G.S.

A.S.D. Sporting Apricena c/A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 12.3.2023 avente ad oggetto il reclamo proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio San Severo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 141 del 16.3.2023. Oggetto: artt. 35 e 36 C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inviato via pec il 26.3.2023, a seguito di trasmissione degli atti ufficiali del 24.3.2023, ritualmente preannunciato in data 18.3.2023, l’A.S.D. Gioventù Calcio San Severo proponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 141 del 16.3.2023 con la quale, in riferimento alla gara del campionato di I^ categoria disputatasi il 12.3.2022 contro l’A.S.D. Sporting Apricena, era stata comminata la seguente sanzione: a) al sig. Simone POTENZA (giocatore) la squalifica per tre gare effettive, perché “a fine gara, mentre il Direttore di gara era ancora sul terreno di giuoco e si accingeva a tornare negli spogliatoi, lo inseguiva con aria minacciosa e cercava di afferrarlo per il braccio, costringendo l’Arbitro a rifugiarsi negli spogliatoi solo grazie all’intervento della FPS e di un proprio compagno di squadra che riusciva a bloccarlo”. La società reclamante motivava il gravame affidando le proprie censure ad un unico motivo, ovvero che la condotta del sig. Simone POTENZA non potesse definirsi violenta in quanto tale ma, frutto dell’errata percezione del Direttore di gara circa le reali intenzioni del giocatore e, pertanto, che la sanzione subita fosse sproporzionata e quindi da ridursi. Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del C.G.S. Dopo la relazione effettuata dall’Avv. Pietro CARROZZINI e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato in pari data il dispositivo della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO La società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo richiamata in premessa, sostenendo che la condotta del sig. Simone POTENZA, in effetti non contestata per come riportata nel referto di gara, non potesse considerarsi violenta e, quindi, che la sanzione irrogata fosse meritevole di riduzione perché sproporzionata. Il reclamo è infondato per i seguenti motivi. Deve preliminarmente considerarsi che, come noto, quanto riportato nel referto arbitrale ha valore di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. che, in effetti, non può essere vinta soltanto con la querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di tenere conto anche degli atti istruttori. Tuttavia, il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l’organo giudicante sia tenuto ad esaminare i suddetti atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice nella disamina del materiale probatorio (cfr. Corte Federale d’Appello decisione nr. 55 del 1.12.2020). Comunicato Ufficiale n. 158 – pag. 9 di 11 Nel caso di specie, data la chiarezza del referto arbitrale, non sussistono valide ragioni per ritenere che l’arbitro abbia percepito in maniera errata la portata intrinsecamente violenta della condotta contestata al giocatore. Infatti, contribuisce a ritenere sussistente la violenza della condotta posta in essere dal sig. Simone POTENZA il fatto che lo stesso, non solo abbia tentato di afferrare il braccio del Direttore di gara ma, anche, che quest’ultimo abbia guadagnato incolume la via degli spogliatoi solo grazie all’intervento della FPS e di un compagno di squadra del sanzionato. Il fatto che la condotta violenta posta in essere dal giocatore non abbia raggiunto lo scopo, non esclude che al caso di specie sia applicabile la previsione dell’art. 35 del C.G.S., posto che l’illecito sanzionato è l’aver posto in essere un atto intenzionale diretto a produrre una lesione e non solo quello che effettivamente viene portato a termine. Quanto alla richiesta riduzione della sanzione, non vi sono elementi tali che possano giustificarla, anche in considerazione del fatto che l’art. 35 del C.G.S. punisce la condotta violenta contestata al giocatore con una sanzione minima di cinque giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto DELIBERA 1) di respingere il reclamo proposto dall’A.S.D. Gioventù Calcio San Severo; 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

 

 

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