C.P.A. TRENTO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figctrento.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 17/11/2022 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S.D. GARDOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 38 DEL 20/10/2022, INERENTE L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 20/06/2023 ALL’ALLENATORE DABIZLJEVIC MILOS (GARDOLO), CAMPIONATO UNDER 15 PROV. GARA REDIVAL – GARDOLO DD. 15/10/2022
RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S.D. GARDOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 38 DEL 20/10/2022, INERENTE L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 20/06/2023 ALL’ALLENATORE DABIZLJEVIC MILOS (GARDOLO), CAMPIONATO UNDER 15 PROV. GARA REDIVAL – GARDOLO DD. 15/10/2022
Con atto dd. 28.10.2022, la Società Sportiva Unione Sportiva Dilettantistica Gardolo, in persona del presidente pro tempore Sig. Corrado Paolazzi promuoveva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 38 dd. 20 ottobre 2022, con la quale all’allenatore Sig. Dabizljevic Milos veniva inibito di svolgere ogni attività fino al 20 giugno 2023 per «aver tenuto un comportamento altamente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara». Tale condotta era compiutamente descritta nel referto di gara redatto dall’arbitro e dettagliata nel supplemento di rapporto, ove veniva riferito che il Sig. Dabizlejevic avrebbe tenuto, in più occasioni durante l’incontro calcistico, una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara; dapprima con proteste e copiose urla di dissenso e successivamente recandosi, senza permesso, nello spogliatoio riservato al direttore di gara ed ivi trattenendosi, pur a fronte delle ripetute richieste di allontanamento da parte dell’arbitro, aggredendolo verbalmente. Sentito telefonicamente il direttore di gara all’udienza dd. 08.11.2022 lo stesso ha confermato integralmente quanto riportato nel referto e nel supplemento di rapporto. Occorre innanzitutto sottolineare che, a norma dell’art. 61 CGS: «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare». Sul punto, la giurisprudenza sportiva – già con riferimento al previgente art. 35, comma 1.1 CGS, aveva stabilito che: «Il referto dell’Arbitro costituisce prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento […] deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione» (cfr. C.U. n. 104/CSA dd. 12.05.2015); più recentemente, con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I, n. 23/2001, è stato stabilito che: «Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale». Peraltro, vale la pena di ricordare che l’efficacia probatoria del referto arbitrale si estende anche ai fatti accaduti – come nel caso di specie – dopo che la gara è terminata, dovendosi intendere l’espressione «in occasione dello svolgimento delle gare» in maniera estensiva, volta a ricomprendere tutto ciò che è collegato alla gara. In questo senso si vedano Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/17, nonché Collegio di Garanzia, Sez. I, Decisione n. 23/2021. Nel caso di specie, pertanto, i fatti descritti nel referto e nel supplemento di rapporto devono essere considerati provati, non essendovi peraltro – in atti – alcuna prova di segno opposto; né potrebbe valorizzarsi, stante la natura privilegiata del referto di cui si è ampiamente dato conto, la mail dd. 27.10.22 allegata al ricorso, nella quale l’allenatore della squadra Giovanissimi Redival smentirebbe – peraltro parzialmente – i fatti così come descritti. Ritenuta pertanto provata la condotta del Sig. Dabizlejvic Milos, la Corte, considerata la ripetitività dei comportamenti nel contesto della medesima gara nonché la gravità del comportamento tenuto dallo stesso – specie con riferimento all’ingresso ed al mantenimento nello spogliatoio riservato al Direttore di Gara anche a fronte delle ripetute richieste di uscire – ritiene equa e giusta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo e pertanto
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello conferma la decisione impugnata di inibizione a svolgere ogni attività fino al 20/06/2023 all’allenatore DABIZLJEVIC Milos (Gardolo) Visto il rigetto si ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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