C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. MAGNITUDO FCCG, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.257 LND DEL 23/02/2023 (Gara: MAGNITUDO FCCG – FOOTBALL CLUB FRASCATI del 19/02/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. MAGNITUDO FCCG, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.257 LND DEL 23/02/2023 (Gara: MAGNITUDO FCCG – FOOTBALL CLUB FRASCATI del 19/02/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Magnitudo FCCG proponeva reclamo avverso la decisione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che quanto accaduto sul terreno di gioco, al 34° del secondo tempo, era da addebitare esclusivamente al comportamento tenuto dal tesserato del Football Club Frascati, Massacci Francesco. In particolare il calciatore, con il suo comportamento altamente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, ha costretto quest’ultimo a sospendere l’incontro in quanto non più nelle condizioni psico fisiche adeguate per continuare l’incontro. Il Giudice di prime cure ha ritenuto, con la decisione impugnata, di far ripetere la gara in quanto l’arbitro non avrebbe messo in atto quanto previsto dalle norme vigenti per tentare di continuare l’incontro. La reclamante ritiene non corretta la decisione per quanto evidenziato in precedenza e in subordine chiede che l’incontro venga ripreso dal momento della sospensione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, ritiene, tenuto conto di quanto accaduto sul terreno di gioco e alla luce di quanto rappresentato dettagliatamente e puntualmente dal giudice sportivo nella Sua decisione in merito alla gara in epigrafe, che quanto deciso dal Giudice Sportivo sia corretto e pertanto da confermare. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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