C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società US A.CASATI CALCIO ARCORE – Camp. Juniores Prov.- Gir. A GARA del 11.03.2023 tra U.S. CASATI CALCIO ARCORE / VIRES C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Monza datato 16.03.2023

 

Reclamo della società US A.CASATI CALCIO ARCORE – Camp. Juniores Prov.- Gir. A GARA del 11.03.2023 tra U.S. CASATI CALCIO ARCORE / VIRES C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Monza datato 16.03.2023

La società US A.CASATI CALCIO ARCORE proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che comminava a carico di Armiero Alessandro, calciatore tesserato per la società reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per avere sputato ad un giocatore avversario colpendolo al volto. Nel proprio reclamo la Società evidenziava che lo sputo del calciatore Armiero Alessandro non era indirizzato al calciatore avversario, né tantomeno al volto dello stesso, ma direttamente a terra ed unicamente per liberarsi dalla salivazione dovuta allo sforzo fisico. La reclamante affermava che, a conforto di quanto appena sopra esposto, nessuno degli avversari (né il calciatore asseritamente coinvolto, né i tesserati presenti in panchina) reagiva o protestava proprio perché risultava chiaro che lo sputo non era rivolto a nessun giocatore. In conclusione la reclamante chiede la riduzione della sanzione comminata al proprio calciatore. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dall’analisi del rapporto del direttore di gara e dai chiarimenti richiesti dalla Corte relativi alla dinamica dell’evento, emerge in modo chiaro e dettagliato che il giocatore Armiero Alessandro, al minuto 39 del secondo tempo ed in seguito ad un fallo da lui commesso, sputava da distanza ravvicinata ed in maniera volontaria sul viso dell’avversario vittima del suo fallo. Il direttore di gara, inoltre, precisa che in occasione dell’evento si trovava molto vicino ai due giocatori e di avere quindi visto lo sputo arrivare sul volto dell’avversario, provvedendo poi ad espellere immediatamente il calciatore Armiero Alessandro proprio per evitare reazioni da parte della vittima. In considerazione del fatto che il Giudice di prime cure ha correttamente quantificato l’entità della sanzione per la condotta in esame, la decisione impugnata deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

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