C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 06/04/2023 – Delibera – Ricorso della Società ATLETICO ACQUI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 80 del 23.03.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Costigliole – Atletico Acqui, disputata in data 19.03.2023, Campionato Prima Categoria girone G
Ricorso della Società ATLETICO ACQUI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 80 del 23.03.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Costigliole – Atletico Acqui, disputata in data 19.03.2023, Campionato Prima Categoria girone G
Con ricorso inviato in data 24.03.2023, la società Atletico Acqui si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Barone Matteo con la squalifica per tre giornate per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. La Società ricorrente chiede l’annullamento della squalifica o il contenimento della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue. Il direttore di gara ha evidenziato nel referto come il calciatore Barone abbia proferito al suo indirizzo minacce e frasi blasfeme, dopo esser stato espulso per espressione irriguardosa. Il tutto all’atto di allontanarsi dal terreno di gioco, all’altezza della tribuna. Il ricorrente sostiene che il calciatore, espulso, sia stato accompagnato negli spogliatoi dal dirigente Adorno Daniele e pertanto “non poteva rivolgere nessuna minaccia all’arbitro e non proferiva nessuna espressione blasfema dalla tribuna” in quanto era a fare la doccia nello spogliatoio. Si osserva in merito come il direttore di gara non abbia riferito che il Barone si trovasse sulle tribune ma “nei pressi” delle medesime, evidentemente collocate lungo il percorso che conduce allo spogliatoio. Né vi è un solo elemento che porti a dubitare che il direttore di gara possa aver confuso calciatore ovvero frainteso il linguaggio usato. Quanto accaduto sul terreno di gioco ed in prossimità del medesimo è stato osservato e segnalato con precisione dall’arbitro, che ha potuto cogliere la dinamica senza interferenze. Il referto non lascia margini di dubbio circa la dinamica e la conseguente gravità della condotta contestata al calciatore. In assenza di elementi a favore del calciatore sanzionato non vi è motivo per ridurre la squalifica, che si appalesa congrua e proporzionata. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello,
RESPINGE
il reclamo della società Atletico Acqui con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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