C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 80 del 23.3.2023, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 18.08.2023 al massaggiatore LORIA Giovanni (gara S.D. Savio Asti / C.B.S. Scuola Calcio del 19.3.2023, valida per il Campionato di Eccellenza Girone B)

Reclamo della C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 80 del 23.3.2023, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 18.08.2023 al massaggiatore LORIA Giovanni (gara S.D. Savio Asti / C.B.S. Scuola Calcio del 19.3.2023, valida per il Campionato di Eccellenza Girone B)

Con il reclamo in oggetto, la società C.B.S. Scuola Calcio richiede una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo al proprio massaggiatore sig. Loria Giovanni, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed in particolare il fatto che il medesimo avesse profferito insulti di carattere discriminatorio nei confronti del direttore di gara e dell’assistente arbitrale. Adduceva altresì la reclamante che le ingiurie del sig. Loria erano rivolte principalmente ad un giocatore della squadra avversaria che aveva commesso un intervento falloso e violento ai danni di un giocatore della propria squadra e che, non essendo stato fischiato, non gli aveva reso possibile intervenire in aiuto del proprio giocatore. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che in effetti gli insulti rivolti dal sig. Loria nei confronti dell’arbitro e del suo assistente non rivestono carattere discriminatorio per condizione personale, tenuto conto del fatto che l’epiteto è stato rivolto a soggetti non affetti da disabilità. Tali insulti configurano pertanto un comportamento gravemente irrispettoso ed ingiurioso e, seppure fortemente censurabili, non sono tali da giustificare l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo, che deve pertanto essere ricondotta ad equità e congruamente ridotta. Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, in accoglimento del reclamo

RIDUCE

Al 30.4.2023 la squalifica comminata al sig. Loria Giovanni. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it