C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ROMAGNANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 80 del 23.3.2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara SPARTA NOVARA – ROMAGNANO CALCIO disputata in data 18.3.2023, Torneo Under 16 Regionale, Girone A
Reclamo della società A.S.D. ROMAGNANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 80 del 23.3.2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara SPARTA NOVARA - ROMAGNANO CALCIO disputata in data 18.3.2023, Torneo Under 16 Regionale, Girone A
Con reclamo inviato a mezzo pec in data 23.2.2023, la A.S.D. ROMAGNANO CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per dieci gare il calciatore BOTTELLI Matteo e ne chiede la riduzione. La società ricorrente giustifica la condotta del proprio calciatore affermando che il medesimo, a fine gara, avrebbe reagito agli insulti discriminatori subiti in quanto trattasi di ragazzo di colore ed addebita all'arbitro di aver appositamente scelto di non sentire evitando di assumere provvedimenti al fine di porre un freno alle provocazioni. Il reclamo può trovare accoglimento seppur in minima parte. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S). Nel caso di specie il provvedimento impugnato riporta fedelmente le risultanze del referto arbitrale da cui si evince che il giocatore sanzionato durante il rientro negli spogliatoi, insultava un avversario con gli epiteti di “invalido” ed “handicappato” successivamente insultava con espressioni volgari la madre di un altro avversario che lo esortava alla calma e infine spalleggiato da altri due compagni di squadra rivolgeva insulti a quest’ultimo che tentava di difendere la madre. Il Giudice sportivo ha considerato tale condotta discriminatoria e gravemente offensiva, di qui la gravosa entità della sanzione comminata. Nel quadro delineato, la società reclamante non spende una parola per censurare l'atteggiamento del proprio giocatore e per manifestare il proprio rincrescimento per l'accaduto bensì sì abbandona a mere giustificazioni che, seppur plausibili, non trovano la benché minima conferma negli atti di gara e ad esprimere, con frasi offensive, il proprio dissenso nei confronti dell'operato dell'arbitro. Se è vero dunque che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, non rientra nella nozione di condotta discriminatoria l'espressione offensiva se il destinatario dell'insulto non è verosimilmente portatore della qualità che si intende discriminata, è anche vero che del BOTTELLI è stato gravemente offensivo nei confronti di più persone, anche di chi, in modo del tutto garbato secondo quanto risulta dal referto arbitrale, lo invitava alla calma e non è stata manifestata né da parte del giocatore né da parte della società di appartenenza, alcuna forma di rincrescimento o di scuse per quanto accaduto. Alla luce delle suesposte considerazioni appare equo rideterminare l'entità della squalifica a carico del BOTTELLI in 8 turni di gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello
RIDUCE
l’entità della squalifica a carico di BOTTELLI Matteo rideterminandone la durata in otto turni di gara. Dispone la restituzione della tassa di reclamo già versata.
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