C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 399 CSAT 29 del 18/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 114/A A.P.D. CLUB CALCIO S. VENERINA (CT) Avverso la inibizione del Dirigente Sig. Sardo Antonino sino al 30/06/2024. Campionato Under 15 Girone “D” Gara: ASD Pedara – A.P.D. Club Calcio S. Venerina del 02.04.2023. C.U. n. 50 del 05.04.2023 della Delegazione Provinciale di Catania.
Procedimento n. 114/A
A.P.D. CLUB CALCIO S. VENERINA (CT) Avverso la inibizione del Dirigente Sig. Sardo Antonino sino al 30/06/2024. Campionato Under 15 Girone “D” Gara: ASD Pedara – A.P.D. Club Calcio S. Venerina del 02.04.2023. C.U. n. 50 del 05.04.2023 della Delegazione Provinciale di Catania.
Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Calcio Club S. Venerina, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sostanza che la sanzione così come irrogata risulterebbe non proporzionata a quanto effettivamente accaduto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 24' minuto del 1° t., il calciatore n.10 del Calcio Club S. Venerina Sardo Mattia si infortunava a seguito di uno scontro di gioco. A quel punto il Sig. Sardo Antonio, riconosciuto dall'arbitro in quanto qualificatosi come padre del giocatore infortunatosi, “entrava all'interno del terreno di gioco, pur non essendo presente in distinta, entrava in contatto con la mia persona spintonandomi più volte” e profferendo nei suoi confronti insulti, frasi ingiuriose e minacce. Inoltre, ”dopo circa tre minuti veniva allontanato dagli altri dirigenti dal terreno di gioco. Riconoscevo costui in quanto si identificava come padre del calciatoren.10 Sardo Mattia, rimasto infortunato a seguito dello scontro di gioco.” Il reclamo, pur riconoscendo il comportamento scorretto tenuto dal dirigente sanzionato, tenta una giustificazione basata sull' “amore di un padre che vede un figlio sofferente, (e) istintivamente si lancia nel soccorrerlo” e non tiene conto invece che trattandosi di una gara tra “Under 15” sarebbe stato ben più importante ed educativo per i giovani calciatori mantenere un comportamento signorile e collaborativo nei confronti dell'arbitro. In ragione di quanto sopra il gravame deve essere rigettato in quanto la sanzione come irrogata dal G.S.T. è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.
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