F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0109/CFA pubblicata il 26 Maggio 2023 (motivazioni) – sigg.ri Andrea Cariola-Vincenzo Cosa-ASD Marca Football Club- PFI
Decisione/0109/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0126/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Claudio Tucciarelli - Componente
Marco La Greca - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 126/CFA/2022/2023, proposto dai signori Andrea Cariola, Vincenzo Cosa, nonché dalla società Marca Football Club in data 18 aprile 2023,
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 138 del 4 aprile 2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 16 maggio 2023 l’Avvocato dello Stato Marco La Greca e uditi gli avvocati Francesco Chiaia e Massimo Petrone per i reclamanti e l’Avv. Giulia Conti per la Procura Federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
RITENUTO IN FATTO
La Procura Federale, espletate le relative indagini, deferiva i signori Andrea Cariola e Vincenzo Cosa - nelle rispettive qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della SSD Marca s.r.l. (nonché, a decorrere dalla stazione sportiva 2019-2020, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club) e di socio titolare di un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l. – e la A.S.D. Marca Football Club, per avere, a suo tempo, “posto in essere atti diretti alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro, che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club … [omissis] … a totale insaputa degli altri soci” della prima società. Ulteriormente, al sig. Andrea Cariola, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società di nuova costituzione, veniva contestato anche di avere “in maniera non veridica” attestato “la regolarità del procedimento che ha condotto alla creazione della nuova società A.S.D. Marca Football club”, ai fini dell’ottenimento della ratifica della fusione da parte dei competenti organi federali, e di avere “utilizzato l’impianto sportivo E. Morrone sito in Cosenza del tutto illegittimamente, in quanto ancora nella disponibilità della società S.S.D. Marca s.r.l sino alla scadenza della proroga (31.12.2023)”.
Il titolo di responsabilità per i fatti sopra descritti veniva individuato, quanto ai signori Cariola e Cosa, nell’articolo 4, comma 1, C.G.S., e, quanto alla neo costituita società A.S.D. Marca Football Club, nell’articolo 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva rispetto ai fatti contestati ai predetti signori.
All’esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale i soggetti deferiti non svolgevano difese, il Tribunale federale territoriale, ritenendo “che gli elementi documentali raccolti” integrassero “gli estremi dell’illecito contestato” e dunque che il deferimento fosse fondato, irrogava ai signori Cariola e Cosa l’inibizione, rispettivamente, di otto e quattro mesi, e alla società l’ammenda di € 800,00.
Avverso tale decisione proponeva reclamo la difesa dei soggetti deferiti, sulla base di due motivi, entrambi per violazione degli artt. 44, n. 1, e 93, n. 1 e 2, C.G.S. Con il primo motivo, i reclamanti deducevano la “nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del procedimento in seno al Tribunale Federale Territoriale”, in quanto notificato ad indirizzi PEC digitati erroneamente, dunque mai recapitati ai destinatari; con il secondo motivo, gli stessi reclamanti eccepivano “il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 93, n. 2, del CGS”, essendo trascorso un termine inferiore ai previsti 15 giorni liberi tra la data di ricezione dell’avviso (da parte della società, alla quale l’avviso stesso era stato invece notificato correttamente) e la data fissata per l’udienza.
All’udienza di discussione avanti a questa Corte Federale d’Appello, le parti discutevano oralmente la causa che veniva trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente essere esaminata la questione, cui ha oralmente fatto cenno la Procura nel corso dell’udienza, circa il fatto che il reclamo, regolarmente depositato sul portale dei servizi telematici (e per tale via, evidentemente, acquisito dalla stessa Procura) non è stato anche notificato, secondo quanto previsto dall’art. 111 CGS.
Al riguardo, ritiene il Collegio che la partecipazione all’udienza, con lo svolgimento anche di difese rispetto alle questioni prospettate nel reclamo, comporti la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, del vizio in esame. In tema, questa Corte Federale d’appello ha avuto modo di affermare che “Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito” (decisione n. 59/CFA/2021-2022).
Venendo, dunque, al primo motivo di reclamo, deve rilevarsi che dell’avviso di fissazione dell’udienza – per quanto regolarmente notificato alla società, all’indirizzo specifico di questa - è stata tentata la notificazione, quanto ai signori Cariola e Cosa, agli indirizzi dei difensori nominati già nella fase di indagini, ma, in entrambi i casi, erroneamente digitati; rispetto agli indirizzi utilizzati nella citata fase di indagini, invero, al quale le notificazioni della Procura, come da questa esposto nel corso dell’udienza di discussione, sono andate a buon fine, i due indirizzi di destinazione della notifica dell’avviso di fissazione di udienza avanti al Tribunale Federale risultano diversi per l’inserimento, in entrambi i casi, di una “e” accentata. Come è noto, i caratteri ammessi per gli indirizzi di posta elettronica (PEC o PEO) sono, per standard internazionale, e per quanto concerne le lettere, i caratteri dell’alfabeto inglese, che non contempla le lettere accentate. L’inserimento, nella composizione dell’indirizzo elettronico del destinatario, di un carattere diverso da quelli ammessi, comporta, di fatto, l’indicazione di un indirizzo diverso da quello realmente esistente e questo ne impedisce comunque, pure ove la richiesta venga processata dal gestore di PEC (o PEO), che il recapito vada a buon fine.
Che il processo notificatorio non sia qui andato a buon fine, del resto, si ricava, secondo lo schema dimostrativo proprio dei “fatti negativi", sia dalla circostanza, anch’essa negativa, che non sono agli atti le corrispondenti ricevute di avvenuta consegna, sia da quella, positiva e contraria, che le stesse ricevute sono invece presenti per le notifiche effettuate, nella fase di indagini, agli indirizzi digitati senza l’inserimento della lettera accentata (sulla prova dei “fatti negativi" si veda, nella giurisprudenza di questa Corte, la decisione n. 64/CFA/2021-2022).
Poiché la mancata notificazione ha riguardato l’avviso di fissazione di udienza, si è determinata una violazione delle norme sul contraddittorio, che inevitabilmente vizia la decisione, in via principale, nei capi relativi ai signori Cariola e Cosa e, in via derivata, nei confronti della società. Sebbene, invero, l’avviso di fissazione di udienza fosse stato regolarmente notificato alla società, poiché la responsabilità di questa è comunque una derivazione, appunto, di quella dei due agenti, l’annullamento dei capi della decisione relativi alla responsabilità dei primi comporta l’annullamento conseguenziale anche dei capi relativi alla società.
In considerazione di quanto esposto, il reclamo è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito al Tribunale federale territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria ai sensi dell'art. 106, comma 2, C.G.S.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco La Greca Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce