Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0039/CFA del 21 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11.08.2023

Impugnazione – istanza Procuratore Nazionale dello Sport con funzioni di Procuratore Federale/omissis

Massima: Il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport con funzioni di Procuratore Federale è ammissibile come recentissima decisione di queste Sezioni unite (n. 99/2022-2023). Questa ha definitivamente chiarito come dell’art. 101, comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “[i]l reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non possa farsi una lettura formalistica, in quanto la finalità della norma è che “siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione”. E“[l]’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure”.  Conviene osservare, per completezza, che l’orientamento riferito è del tutto conforme agli indirizzi maturati - in relazione al quasi testualmente identico in parte qua art. 101, comma, 1, cod. proc. amm. - dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale il principio di specificità dei motivi di impugnazione (se non consente la mera riproposizione testuale dei motivi di ricorso di primo grado, non correlati a una connessa censura alla sentenza gravata) impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 415, Id., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8029; Id. Sez. V, 16 novembre 2018, n. 6464).  Poiché, nel caso di specie, il reclamo si sostanzia in un’articolata e radicale contestazione dell’intero processo argomentativo seguito dal primo giudice per addivenire alla decisione impugnata, l’eccezione non può essere accolta.

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