F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFNT del 20 Dicembre 2023 (motivazioni) – Ricorso della società ASD Ol3 – Reg. Prot. 17/TFN-ST

Decisione/0015/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0017/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Antonio Rinaudo – Presidente

Roberto Benedetti – Componente

Francesco Corsi – Componente

Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 dicembre 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD OL3 (m. 918864) avverso il provvedimento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - LND, con il quale è stato concesso lo svincolo ex art. 109 NOIF al calciatore Francesco Nardini (m. 7055850),

la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con ricorso ex art. 89, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva datato 27.11.2023, notificato a mezzo pec in data 28.11.2023, comunicato a mezzo Raccomandata AR al calciatore signor Francesco Nardini, e depositato in data 11.12.2023 sul portale del Processo Sportivo Telematico, la società ASD OL3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore signor Franco Bertossi, adiva l’intestato Tribunale per l’annullamento della decisione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND, pubblicata sul C.U. n. 39 del 31.10.2023, con la quale era disposto lo svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore Nardini Francesco (matricola n. 7055850).

A sostegno della propria domanda la Società ricorrente eccepiva in via preliminare la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in quanto la stessa non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla istanza di svincolo ex art. 109 NOIF da parte del calciatore Nardini Francesco e, nel merito, rilevava la mancanza dei presupposti dell’applicazione dell’art. 109 NOIF in favore del predetto calciatore.

Il calciatore Nardini Francesco non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 18 dicembre 2023 nessuno compariva per la Società ricorrente.

Decisione

Il ricorso de quo è da ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che la Società ricorrente abbia notificato il ricorso de quo all’organo federale che ha adottato la avversata decisione di concessione dello svincolo ex art. 109 NOIF al calciatore Nardini Francesco, nel caso di specie al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND, in quanto parte controinteressata.

Tale rilevata omissione assume autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del decidere, in quanto costituisce una violazione delle fondamentali regole di instaurazione del corretto contraddittorio, previsto dall’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva.

Infatti, l’omessa notifica del ricorso all’organo federale che ha adottato la decisione oggetto di impugnazione avanti l’intestato Tribunale, in quanto parte controinteressata, è vizio rilevabile di ufficio in quanto incide preliminarmente sulla corretta instaurazione del giudizio e del suo contraddittorio, risultando assorbente rispetto alla valutazione di ogni altra questione.

Il Collegio sul punto non ha motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza della stessa Sezione (Dec. N. 40/TFN-ST/20222023; Dec. N. 8/TFN-ST/2023-2024), che si è uniformata alla decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello resa in data 3.05.2023 (Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023) con la quale è stato fissato il principio di diritto secondo cui il “ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva”.

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma, nel segno del suo consolidamento, nella successiva decisione n. 125 del 28.06.2023 (Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023) della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello.

Pertanto, nel caso oggetto del presente giudizio, l’omessa notifica del ricorso de quo al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND, in quanto parte controinteressata, determina la conseguente pronuncia di inammissibilità dello stesso, restando preclusa ogni altra valutazione del merito della controversia.

In ragione della novità e della complessità delle questioni affrontate nel presente giudizio, ritiene il Collegio che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD OL3 per la mancata notifica del ricorso al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS.

Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                              Antonio Rinaudo

 

Depositato in data 20 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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