F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0082/CFA pubblicata il 5 Febbraio 2024 (motivazioni) – Procuratore federale/Sig. Tommaso Regina
Decisione/0082/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0071/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Roberto Caponigro - Componente
Luca Cestaro - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0071/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale in data 29.11.2023,
per la riforma della decisione n. 0108/TFNSD-2023-2024 del Tribunale federale nazionale; Visto il reclamo e i relativi allegati,
Visti tutti gli atti della causa,
Relatore all’udienza del 29.01.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca Cestaro e uditi gli Avv.ti Giorgio Ricciardi per la Procura federale e Nicola Favia per il sig. Tommaso Regina; è presente altresì il sig. Tommaso Regina; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Con atto di deferimento prot. 10571/20pf23-24/GC/CAMS/ep, la Procura federale chiedeva al Tribunale federale nazionale (in seguito anche: TFN) di sanzionare il Sig. Tommaso Regina, associato A.I.A., per la seguente violazione: «dell’art 42 del Regolamento A.I.A. per aver, nel corso della Assemblea ordinaria della sezione AIA di Molfetta tenutasi il 31 maggio 2023, posto in essere comportamenti connotati da frasi ingiuriose e minacciose rivolte ad alcuni degli associati della sezione AIA unitamente ad un’ulteriore condotta riprovevole costituita dall’aver effettuato all’interno dei locali della Sezione, mediante l’uso di un telefono cellulare, continue ed invasive riprese video non autorizzate».
1.2. All’udienza del 21.11.2023 innanzi al TFN, la Procura chiedeva l’applicazione della sanzione di dodici mesi di inibizione a carico del deferito. Il giudizio era definito con la decisione n. 0108/TFNSD-2023-2024 recante la declaratoria dell’incompetenza del Tribunale federale nazionale in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Puglia.
1.3. Avverso tale statuizione, insorgeva la Procura proponendo il presente reclamo con cui contestava la declaratoria di incompetenza poiché in frontale contrasto con le sentenze di questa Corte federale di appello n. 9/23 del 17 luglio 2023 e nn. 4647-48 del 17 ottobre 2023. La reclamante, peraltro, nulla osservava sul merito della contestazione limitandosi a chiedere il rinvio al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Codice di giustizia sportiva (CGS).
1.4. All’udienza del 18.12.2023, la Procura federale insisteva per l’accoglimento del reclamo. La difesa del deferito rilevava come l’eccezione di incompetenza non fosse stata sollevata in primo grado e, nel merito, sottolineava l’innocenza del proprio assistito che si era limitato a denunciare delle irregolarità nella gestione dell’assemblea e dei fondi sezionali. All’esito, la Corte, con ordinanza n. 1/CFA-2023-2024, disponeva incombenti istruttori e rinviava la trattazione del reclamo all’udienza del 29.01.2024. In particolare, la Corte incaricava, ai sensi dell’art. 50 co. 3 del CGS, la Procura federale di disporre l’audizione di alcuni associati presenti all’assemblea del 31.5.2023, nel corso della quale erano avvenuti i fatti contestati. In adempimento all’ordinanza istruttoria, la Procura, in data 18.01.2024, depositava documentazione recante il verbale di audizione di De Candia Luca Michele, D’addato Pasquale e Drimaco Raffaele, associati della sezione arbitri di Molfetta.
1.5. All’udienza del 29.01.2024, le parti confermavano le conclusioni già rese nel corso della precedente udienza. All’esito, il reclamo era trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.
2.2. Torna all’esame delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello la questione relativa alla individuazione del giudice competente (in primo grado) per i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) per la violazione delle norme del Regolamento AIA, a seguito della novella dell’art. 62 del Regolamento AIA, questione decisa da queste Sezioni unite con la pronuncia n.0009/CFA-2023-2024, il cui orientamento è stato confermato dalle successive pronunce n. 46, 47 e 48, 66, 68, 73, 74, 75 e 76/CFA-2023-2024.
2.3. Nella decisione gravata il TFN-SD, ribadendo l’orientamento già esaminato e respinto da questa Corte con la pronuncia innanzi richiamata, indica nel criterio della gerarchia delle fonti la regola risolutiva del conflitto ingeneratosi tra la nuova formulazione dell’art.62 del Regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 del Codice di giustizia sportiva, individuando nella disposizione regolamentare il precetto di rango (gerarchico) inferiore e, perciò, cedevole rispetto alla diversa previsione codicistica.
2.4. L’orientamento del TFN-SD non convince per le ragioni già esposte nella decisione di queste Sezioni unite – che devono intendersi integralmente richiamate - e, tra esse, per il principale seguente rilievo argomentativo: «accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale».
2.5. Nella medesima ottica si pongono i principi di recente affermati dalla decisione di queste Sezioni Unite n. 74 del 17.1.2024 che, con ulteriore impegno esplicativo, ha respinto l’argomentazione del Tribunale federale basata sul disposto dell’art. 33, comma 7, dello Statuto federale che riserva al Codice di giustizia sportiva l’individuazione delle «competenze degli Organi di giustizia sportiva» così attribuendo, in materia, una sicura prevalenza alle disposizioni di quest’ultimo codice rispetto alle normative settoriali che andrebbero, perciò, disapplicate. Senza che occorra riportare integralmente le considerazioni svolte nella menzionata decisione – che pure si intendono richiamate - queste Sezioni Unite hanno fornito una interpretazione sistematica e teleologica della recente riforma del regolamento AIA operata dal Consiglio federale della FIGC nel cui ambito si inquadra la modifica dell’art. 62 della cui applicazione qui si discute (v. comunicato ufficiale n. n. 97/A del 23 dicembre 2022). Si è rilevato come tale riforma fosse finalizzata ad assoggettare gli associati AIA «esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado» (v. comunicato ufficiale n. 74/A del 15.11.2022). Conseguentemente, si è affermato come «una lettura delle disposizioni che ne privilegi l’aspetto solo formale, collocandosi al di fuori del quadro complessivo di riferimento, tradirebbe la reale intenzione del legislatore federale (di cui è necessario tener conto anche a norma dell’art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.) e finirebbe per svuotare in gran parte la complessiva riforma. Se dunque è vero che un intervento di coordinamento sembra opportuno per garantire coerenza formale al sistema, sarebbe improprio far discendere da tale attuale difetto una totale elusione del fine perseguito dall’intervento normativo recente ed espressamente dichiarato in un documento federale».
2.6. Neppure convince l’ulteriore argomentazione spesa a sostegno del proprio indirizzo dal TFN–SD, secondo la quale le nuove disposizioni del Regolamento AIA avrebbero dovuto essere sottoposte all’approvazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in forza della previsione dell’art.7, comma 5, lett. L) dello Statuto CONI (secondo cui la Giunta nazionale di tale organismo: «1) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate»), di tal che, in difetto di detta approvazione, le nuove disposizioni regolamentari AIA dovrebbero considerarsi inefficaci. Può, infatti osservarsi, in contrario, che la disposizione di cui all’art.7, comma 5, dello Statuto CONI non solo, dal punto di vista letterale, non ricomprende i regolamenti di settore, come quello AIA (o del Settore tecnico), ma anche che essa ha il suo corrispondente nella previsione dell’art.27, comma 2, dello Statuto FIGC che sottopone all’approvazione della Giunta nazionale del CONI «gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate», non, quindi, i regolamenti di settore.
2.7. Queste Sezioni unite ribadiscono, pertanto, il proprio orientamento, secondo cui il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra le fonti normative in esame (art.62 Regolamento AIA; artt. 84 e 92 C.G.S.) deve essere individuato in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (lex posterior derogat priori); ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva, cosicché va, conseguenzialmente, affermata la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA.
3. Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 9/CFA-2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) - per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio di cui all’art.106 C.G.S.
4.1. Venendo, quindi, alla fattispecie in esame, e tenuto conto del pieno effetto devolutivo dell’appello nell’ordinamento processuale sportivo (per cui vi è perfetta coincidenza tra l’ambito della cognizione del giudice d’appello e l’ambito della cognizione del giudice di primo grado), occorre ricostruire la vicenda da cui sono originate le condotte oggetto del deferimento.
4.2. La contestazione, sopra riportata, è relativa ai contrasti insorti tra gli associati nel corso della riunione sezionale dell’AIA di Molfetta svolta in data 31.5.2023.
Emerge (cfr. esposto del 7.7.2023 e video depositato dalla Procura federale) che Tommaso Regina abbia inteso denunciare, nel corso dell’assemblea, alcune irregolarità nella raccolta delle deleghe assembleari nonché nella vendita e distribuzione di alcuni materiali (cartellini e fischietti). Nel corso della predetta assemblea, all’esito di contrastate votazioni, risultava non approvata la relazione tecnico/associativa, mentre era approvato il bilancio consuntivo. Va detto che il Comitato nazionale dell’AIA, in sede di verifica, non rilevava alcuna irregolarità.
Il deferimento si basa sulle dichiarazioni di Ayroldi Stefano, Altomare Francesco, Aurora Nicolò, Lucanie Piergiorgio e Pappagallo Fabio che, appunto, descrivono la condotta del Regina. Questi avrebbe effettuato delle riprese non autorizzate della seduta e di quanto avveniva nei pressi degli uffici della Presidenza; avrebbe minacciato di deferimento gli associati presenti al tavolo dell’accreditamento; avrebbe, inoltre, insultato Aurora Nicolò (dichiarazioni di Ayroldi Stefano, Pappagallo Fabio e dello stesso Aurora Nicolò).
La vicenda e il contegno aggressivo del Regina emergono, altresì, dalla nota del 9.6.2023 del presidente della sezione Antonio De Leo che, nel descrivere il comportamento del deferito, lo inquadra nei contrasti relativi alle future aspirazioni di succedergli quale presidente della sezione.
Il deferito produce alcune dichiarazioni testimoniali da cui, invece, risulta che il suo contegno non sarebbe stato caratterizzato né da insulti né da minacce, essendosi limitato a evidenziare la possibilità di deferimento degli associati che si fossero fatti consegnare delega in bianco e, inoltre, a denunciare delle irregolarità nella distribuzione dei materiali (v. dichiarazioni scritte di De Candia Luca Michele; Gisondi Nicola; Fiorentino Luigi; Drimaco Raffaele; Mastrodonato Vito; Prenna Emanuele, D’Addato Pasquale).
Come si è detto nella parte in fatto, De Candia Luca Michele, D’Addato Pasquale e Drimaco Raffaele erano, altresì, auditi dalla Procura su delega di questa Corte e, alla presenza del difensore del deferito, confermavano le dichiarazioni sottoscritte già in atti affermando di non ricordare di aver udito che il Regina avesse profferito insulti o minacce.
4.3. Alla luce delle descritte fonti di prova, il comportamento del Regina è stato ricondotto, secondo quanto riportato dal capo di incolpazione, a tre nuclei essenziali: il primo riguarda l’effettuazione di riprese video non consentite (nel capo di incolpazione: «condotta riprovevole costituita dall’aver effettuato all’interno dei locali della Sezione, mediante l’uso di un telefono cellulare, continue ed invasive riprese video non autorizzate»); il secondo riguarda le minacce profferite nei confronti di diversi altri associati; il terzo consiste nell’aver rivolto un volgare insulto ad Aurora Nicolò («comportamenti connotati da frasi ingiuriose e minacciose rivolte ad alcuni degli associati della sezione AIA»). A tanto, va aggiunto un ulteriore aspetto, che abbraccia i tre appena descritti, ossia l’assunzione di un contegno connotato da un’elevata aggressività nei confronti di altri associati.
5. Prima di passare all’esame del materiale istruttorio, giova rammentare che, nell’ambito del processo sportivo, lo standard probatorio sufficiente «per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (v. la recente CFA, SS. UU. n. 2/2023-2024 nonché Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/20222023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).
6. Alla luce di tale criterio, è possibile analizzare la condotta del Regina secondo le direttrici indicate al superiore capo 4.2.
7. Per quanto riguarda la registrazione di video non autorizzati prima e durante l’assemblea, tale condotta è riportata dalle tre testimonianze sopra indicate mentre non ve n’è traccia – pur trattandosi di una condotta assai palese e, in tesi, prolungata - nelle numerose dichiarazioni prodotte dall’incolpato e da quelle rese sulla base dell’integrazione disposta con ordinanza n.1/CFA/20232024. Va aggiunto che il video in atti ritrae il Regina e non può, quindi, essere stato da lui realizzato.
A prescindere dall’effettiva realizzazione dei filmati da parte del Regina, occorre osservare che le video registrazioni effettuate da un soggetto presente, a determinate condizioni, possono costituire un valido mezzo di prova da utilizzare in giudizio - tanto nel processo penale quanto nel processo civile - nell’esercizio del diritto di difesa che, di norma, prevale su quello alla riservatezza (v., tra le altre, Cassazione civile sez. un., 16/07/2021, n.20384; v. anche, tra gli altri, gli artt. 9 co. 2 lett. ‘f’ e 17 co. 3 lett. ‘f’ del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 – cd. G.D.P.R. - quali casi in cui l’esercizio del diritto di difesa consente di derogare all’ordinario regime di tutela dei dati personali).
La mera effettuazione di registrazioni, quindi, non è condotta di per sé illecita e, sul piano della diffusione non autorizzata di dati personali, non risulta che il Regina abbia inteso utilizzare le registrazioni in questione.
Concludendo sul punto, anche per la non univocità del quadro probatorio come sopra descritto, la contestata realizzazione di video riprese da parte dell’incolpato non risulta meritevole di sanzione.
8. Analogamente, non è sanzionabile la pretesa condotta di aver rivolto minacce ad alcuni soggetti in quanto le testimonianze sono nel senso che il Regina avrebbe semplicemente dichiarato il proposito di denunciare (“di deferire”) gli autori di comportamenti che riteneva non corretti nella raccolta delle deleghe e nella registrazione dei voti.
Giova rammentare che, al fine di configurare una fattispecie di minaccia, è necessario che il danno prospettato sia ingiusto (art. 612 c.p.) o che, se la minaccia consiste nel far valere un diritto, sia ingiusto o esorbitante il vantaggio a cui si mira (art. 1438 c.c. in tema di annullamento del contratto; v., in tema di reato di estorsione ex art. 629 c.p., tra le tante, Cass. Pen., II Sez., sentenza n. 5093 del 2/02/2018).
Nel caso di specie, la prospettazione di eventuali deferimenti, intesa come manifestazione della volontà di denunciare alle competenti autorità sportive comportamenti che si assumeva essere irregolari, non ha, evidentemente, alcuna connotazione di ingiustizia nella misura in cui, anzi, si è rappresentata la volontà di reagire, nelle forme previste, a una violazione delle regole dell’ordinamento sportivo. Per altro verso, non è emerso che il Regina mirasse a vantaggi ingiusti o sproporzionati in quanto l’interesse manifestato è stato piuttosto quello di garantire la piena regolarità dei voti assembleari che, come descritto, sono stati molto contrastati.
9.1. Ciò detto rispetto alle condotte di (presunta) realizzazione di video riprese con il cellulare e di aver rivolto minacce ad altri associati, occorre analizzare il complessivo comportamento dell’incolpato che, invece, per quanto si dirà, risulta censurabile.
Difatti, è dimostrata l’assunzione di un contegno sproporzionatamente aggressivo in un contesto associativo che dovrebbe essere caratterizzato da peculiari valori di probità, di decoro e di solidarietà tra gli associati.
9.2. Giova rammentare che il rispetto di tali valori è richiesto dall’art. 42, comma 3, lettere ‘b’ e ‘c’ del regolamento AIA; tale disposizione impone agli arbitri di «b) … mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti» e di «c) …improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale». Inoltre, il Codice etico e di comportamento dell’AIA – richiamato dal medesimo art. 42 del regolamento AIA - e, in particolare, il punto 5, quarto capoverso e il punto 6.1, settimo capoverso, stabiliscono che «è richiesta ad ogni Associato la solidarietà verso gli altri ed un agire secondo lo spirito di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi comuni» e che «tra gli appartenenti all’AIA ci deve sempre essere solidarietà, tutti devono essere accumunati da un sentimento di mutua considerazione e rispetto reciproco, evitando di creare attriti, calunnie e conflitti d’interesse».
9.3. Tornando al contegno assunto dal Regina nei momenti antecedenti all’assemblea, le dichiarazioni degli associati Ayroldi Stefano, Altomare Francesco, Aurora Nicolò, Lucanie Piergiorgio e Pappagallo Fabio, oltre all’esposto del presidente della sezione AIA di Molfetta, Antonio De Leo, concordemente evidenziano che, prima dell’inizio dei lavori, l’incolpato abbia seguito il medesimo presidente De Leo sin nel bagno dell’ufficio di presidenza impedendogli, poi, di chiudere la porta del medesimo ufficio e ciò sebbene fosse stato invitato ad allontanarsi. In quei frangenti, l’incolpato assumeva un atteggiamento polemico e aggressivo nei confronti tanto del presidente De Leo quanto degli altri associati presenti (v. le dichiarazioni rese da Francesco Altomare e Stefano Ayroldi).
Giova aggiungere che l’episodio non è efficacemente smentito dai testi a discarico che non descrivono con precisione i momenti precedenti all’inizio dell’Assemblea.
9.4. Ebbene, tale condotta è senz’altro disallineata rispetto ai descritti doveri di correttezza e di solidarietà imposti agli associati AIA nei rapporti reciproci e, considerata unitariamente all’altra condotta che ci si appresta a descrivere, va sanzionata.
10. Risulta, altresì, adeguatamente dimostrata (in applicazione del descritto standard probatorio) la condotta consistita nel rivolgere una volgare e offensiva espressione dialettale all’associato Aurora Nicolò. Su questo concordano le dichiarazioni di Ayroldi Stefano, Pappagallo Fabio e dello stesso Aurora Nicolò che sono, oltre che fra loro coerenti, attendibili in rapporto alla specificità dell’episodio riferito.
Le dichiarazioni dei testimoni che affermano di non aver sentito il Regina profferire insulti non smentiscono efficacemente le circostanziate dichiarazioni appena citate in quanto, trattandosi di vicenda esauritasi in pochi istanti e quando l’incolpato si era avvicinato al tavolo degli accreditamenti, è agevole supporre che possa essere sfuggita.
11.1. Alla luce di quanto esposto, la responsabilità del Regina appare attenuata rispetto a quanto rappresentato dal capo di incolpazione non potendo essere sanzionate le condotte consistite nel rappresentare la possibilità di deferimenti in caso di irregolarità nella raccolta delle deleghe assembleari e nel denunciare pretese irregolarità nella gestione dei fondi sezionali. Non adeguatamente dimostrata, poi, è la condotta di aver effettuato delle videoregistrazioni, attività che, comunque, come si è detto, al superiore capo 7, non può essere considerata senz’altro illecita.
11.2. Meritano, invece, di essere sanzionati l’assunzione di un contegno sproporzionatamente aggressivo nei confronti del presidente della sezione e di altri associati nella fase immediatamente antecedente all’assemblea nonché l’aver rivolto un’espressione volgare e ingiuriosa all’associato Aurora Nicolò.
Tali comportamenti, infatti, rappresentano, come precisato al superiore capo 9.2, una violazione dell’art. 42 del regolamento AIA nonché delle richiamate disposizioni del Codice etico e di comportamento dell’AIA; essi risultano, pertanto, punibili ai sensi dell’art. 63 del medesimo regolamento.
11.3. In ragione della descritta attenuazione della gravità della condotta rispetto a quanto rappresentato nell’atto di deferimento e in applicazione dell’art. 63, comma 2 del regolamento AIA («la sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità
della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima»), è equo applicare la sanzione della sospensione di cui all’art. 63, lett. ‘c’, del medesimo regolamento per la durata di tre mesi.
12. Il reclamo deve, quindi, essere parzialmente accolto quanto all’affermazione della competenza di questa Corte federale d’appello, mentre va disattesa la richiesta di rinvio al primo giudice. Nel merito, va applicata al deferito Tommaso Regina la sanzione della sospensione di tre mesi.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Tommaso Regina la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Cestaro Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce