FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 38/DBF del 12.12.2023 – Gara RAVENNA WOMEN FC SSD ARL – PARMA CALCIO 1913 S.R.L Gara RAVENNA WOMEN FC SSD ARL – PARMA CALCIO 1913 S.R.L.
Gara RAVENNA WOMEN FC SSD ARL - PARMA CALCIO 1913 S.R.L.
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL (di seguito Ravenna) ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 239/A del 28 giugno 2023 (Regolamento Campionato Divisione Serie B Femminile) che alla lettera B – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti: a) che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi; ovvero b) nate dopo l’anno 2005 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento. L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara. Rilevato che dal referto di gara e dalla distinta ufficiale della società RAVENNA risultano schierate su un totale di numero sedici calciatrici solo undici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 6 Georgiou Tatiana e n. 23 Beto Da Silva Sofia; rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, come stabilito nel predetto Regolamento C.U. n. 239/A del 28 giugno 2023, lettera B – punto 7, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020); considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato RAVENNA WOMEN FC SSD ARL - PARMA CALCIO 1913 S.R.L. 0 - 1, pertanto la violazione, oltre prevedere la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, dovrà essere sanzionata con un’ammenda
delibera
di infliggere: a) Alla società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore della società PARMA CALCIO 1913 S.R.L.; b) Alla società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL l’ammenda di € 1.500,00; c) al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, Sig. James MILARDO, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 20 dicembre 2023.